La Corte Costituzionale, con sentenza n.360 dello 19 dicembre scorso, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 60 u.c. del D.P.R. 600/73 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), nella parte in cui stabilisce che le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo del contribuente, non risultanti dalla dichiarazione annuale, hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica. Sul punto, i Giudici della Consulta hanno precisato che spetta al legislatore il compito di individuare un diverso e più congruo termine per l'opponibilità della variazione anagrafica all'amministrazione finanziaria.
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