La Corte Costituzionale, con sentenza n.360 dello 19 dicembre scorso, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 60 u.c. del D.P.R. 600/73 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), nella parte in cui stabilisce che le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo del contribuente, non risultanti dalla dichiarazione annuale, hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica. Sul punto, i Giudici della Consulta hanno precisato che spetta al legislatore il compito di individuare un diverso e più congruo termine per l'opponibilità della variazione anagrafica all'amministrazione finanziaria.
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Divisione giudiziale e documentazione urbanistico-edilizia
- Responsabilità del commercialista: cosa deve provare il cliente
- Varenne, l'ultimo Capitano: il cavallo atleta e il diritto che non sapevamo di avere
- Antiriciclaggio: il sistema si fa sostanziale, documentato e armonizzato
- Giudizio abbreviato: il Gup può integrare le prove necessarie




