Secondo quanto dispone l'art. 1385 del codice civile "Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro, o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta". Se però una delle parti risulta inadempiente, l'altra parte può recedere dal contratto e la caparra, come spiega la Corte di Cassazione, assume carattere di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento. La sua funzione, in sostanza, è quella di prevedere in anticipo come regolare il risarcimento in caso di inadempienza contrattuale.

Proprio per questo la norma dispone che se gli obblighi contrattuali sono regolarmente adempiuti, la caparra va restituita o imputata alla prestazione dovuta mentre se c'è un inadempimento di una delle due parti, la caparra costituisce l'importo risarcitorio predeterminato.

La norma in particolare dispone che se la parte inadempiente è quella che ha versato la caparra, l'altra parte potrà recedere dal contratto e trattenere le somme ricevute. Se invece è inadempiente chi ha ricevuto la caparra, l'altra parte potrà recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.

Tale funzione liquidatoria della caparra però sussiste solo nel'ipotesi di recesso. La seconda sezione civile della Corte di Cassazione, infatti, con sentenza n. 18423/2013, ricorda che tale funzione di liquidazione convenzionale va riconosciuta soltanto se la parte deciso di recedere mentre se ha preferito agire per la risoluzione o per l'esecuzione del contratto "il diritto al risarcimento del danno dovrà essere provato nell'an e nel quantum, secondo la regola generale prevista dall'art. 1223 c.c.."

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: