
Proprio per questo la norma dispone che se gli obblighi contrattuali sono regolarmente adempiuti, la caparra va restituita o imputata alla prestazione dovuta mentre se c'è un inadempimento di una delle due parti, la caparra costituisce l'importo risarcitorio predeterminato.
La norma in particolare dispone che se la parte inadempiente è quella che ha versato la caparra, l'altra parte potrà recedere dal contratto e trattenere le somme ricevute. Se invece è inadempiente chi ha ricevuto la caparra, l'altra parte potrà recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.
Tale funzione liquidatoria della caparra però sussiste solo nel'ipotesi di recesso. La seconda sezione civile della Corte di Cassazione, infatti, con sentenza n. 18423/2013, ricorda che tale funzione di liquidazione convenzionale va riconosciuta soltanto se la parte deciso di recedere mentre se ha preferito agire per la risoluzione o per l'esecuzione del contratto "il diritto al risarcimento del danno dovrà essere provato nell'an e nel quantum, secondo la regola generale prevista dall'art. 1223 c.c.."