La prova testimoniale è il banco di prova degli equilibri che l'ordinamento processuale traccia tra il ruolo delle parti e quello del giudice

di Paolo M. Storani - La prova testimoniale è il banco di prova degli equilibri che l'ordinamento processuale traccia tra il ruolo delle parti e quello del giudice: in questo scenario si delinea il principio costituzionale della parità delle armi che, ove disapplicato, reciderebbe inammissibilmente il principio di imparzialità del giudice.

Diritto alla prova contraria

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In tale contesto, nella tutela dei diritti è ravvisabile un vero e proprio diritto alla prova contraria sia in sede civile, sia in campo penale.
Nella triade di memorie istruttorie ora collocate all'art. 183 c.p.c., al comma sesto, n. 3), si legge, quale prosecuzione del passo "se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori", "un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria".

Per prova contraria deve intendersi sia la prova costituenda, sia la prova costituita; quest'ultimo, in sostanza, si forma prima e al di fuori del processo e, nella prassi, si identifica nella prova documentale.

Come articolare la prova contraria

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Stando al Trattato di Diritto Processuale Civile di Luigi Montesano e Giovanni Arieta, edito in più volumi da Cedam nel 2001, al cap. 58°, paragrafo 326.4 si espone: "la prova contraria può essere articolata sia con il mero richiamo ai capitoli di prova diretta formulati dall'altra parte e con la sola indicazione dei testimoni sia anche con apposita articolazione di capitoli su circostanze opposte (o comunque diverse), sempre che tale prova sia diretta a dimostrare la non veridicità, totale o parziale, di fatti che già fanno parte del thema probandum per essere stati introdotti dall'altra parte".
Proseguono gli insigni studiosi: "si discute se, in prova contraria, si possano altresì depositare nuovi documenti: ci sembra che, anche per i documenti, sussista identica esigenza difensiva, di contrastare, cioè, nuovi documenti depositati dall'altra parte nel primo termine ex art. 184 (n.d.r. = ora secondo termine dell'art. 183 c.p.c.), sempre che, naturalmente, il deposito in esame non riguardi documenti che, non avendo alcuna relazione con quelli depositati dall'altra, avrebbero potuto (e dovuto) essere depositati dalla parte entro la scadenza del primo termine" (n.d.r. = ora secondo termine).

Al par. 343.4 del capitolo 60° gli Autori soggiungono: "La prova mira, come si è detto, a dimostrare l'esistenza di un fatto; la controprova (o prova contraria) ha per scopo di dimostrare che quello stesso fatto non esiste o non si è verificato. Questa distinzione presuppone, dunque, che la controprova sia invocata per contrastare una prova già formulata dall'altra parte".

Vigente l'attuale sistema che ha come caposaldo l'art. 183 c.p.c., la prova contraria deve essere formulata entro il termine di scadenza della terza memoria istruttoria.

Prova contraria e articolo 244 c.p.c.

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E', altresì, importante ricordare che, a mente dell'art. 244 c.p.c., "la prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata".

Tale fondamentale norma ha il duplice fine di:
(a) consentire all'avversario di formulare i capitoli di prova contraria indicando i propri testimoni e
(b) dare modo al giudice istruttore di valutare se la prova chiesta sia concludente e pertinente.

Prova contraria diretta e indiretta

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La prova contraria può essere diretta quando ci si limita ad indicare i propri testimoni sui capitoli avversari ed indiretta se tende a dimostrare, con capitoli formulati ad hoc fatti incompatibili con quelli che vuole dimostrare la parte avversa.

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