La Corte di Cassazione con sentenza depositata il 3 maggio 2013 ha stabilito che si configura il reato di frode in commercio anche quando l'etichetta di un prodotto contiene indicazioni ingannevoli circa la sua provenienza.
Nel caso esaminato dai giudici di Piazza Cavour, il Corpo Forestale dello Stato e il Servizio Fitosanitario della Regione hanno effettuato un sequestro di prodotti in un supermercato. Il reato si sarebbe configurato per il fatto che su tali prodotti (confezioni sottovuoto di pistacchi sgusciati) era stata apposta una etichetta che li definiva come "Specialità siciliane" mentre una diversa dicitura a caratteri poco visibili recava l'informazione: "Pistacchi sgusc. Medit." inducendo ad equivocare sulla provenienza. 
Il ricorrente contro l'ordinanza di sequestro ha affermato che la dicitura "Sfiziosità siciliane" si riferisce alle origini siciliane dell'azienda stessa e che questa produce anche altre tipologie di frutta secca, non siciliana, per la quale non è necessario riportare la provenienza. Inoltre afferma che solo i pistacchi del Bronte necessitano di diciture specifiche poiché protetti.
La Cassazione ha respinto il ricorso affermando che indicando ad un acquirente un prodotto di origine diversa da quella dichiarata si configura il reato contemplato dall'art. 515 del codice penale.
Margherita G.C.

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