
di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite, sentenza n. 9410 del 18 Aprile 2013. Ricorre avverso la sentenza della sezione disciplinare del CSM il Presidente del Tribunale di Arezzo il quale, nonostante parere negativo del Consiglio Giudiziario, ha adottato il proprio decreto di variazione tabellare inviandone idonea comunicazione con largo ritardo. Il procedimento disciplinare ha accertato che tale cambiamento era stato adottato al fine di alleggerire il carico di lavoro del magistrato e, dunque, nel suo completo interesse.
La Suprema Corte si esprime circa le censure promosse dal magistrato, tra cui in particolare il fatto che non ci sarebbe stata alcuna violazione delle norme poiché non è prevista alcuna tempistica di trasmissione delle variazioni al Consiglio Giudiziario e che la variazione è stata adottata prima del parere negativo dello stesso.
Se nel primo caso la Corte ritiene il motivo infondato, si sofferma al contrario sul secondo.