La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 15271/2003) ha precisato che gli Agenti della Polizia di Stato possono utilizzare le armi da fuoco nei confronti del rapinatore in fuga che forzi il posto di blocco "tutte le volte che l'uso sia necessario, avuto riguardo al criterio di proporzionalità tra gli interessi in conflitto e precisamente tra il rischio di danno al fuggitivo ed a terzi, seppure per questi in diversa prospettiva, ed il contenuto del dovere di ufficio da adempiere".
Con questa decisione la Corte, ritenendo necessari ulteriori e più apporfonditi accertamenti, ha annullato con rinvio la sentenza con la quale la Corte di Appello di Venezia, aveva negato il risarcimento dei danni a un uomo ferito dalla polizia mentre fuggiva dopo aver commesso una rapina.
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