di Licia Albertazzi - La sentenza in oggetto tratta dell'interessante questione del concorso tra giurisdizione civile e amministrativa. Il giudice ordinario ha potere decisionale in tutti quei casi in cui controversa è l'esistenza o il perfezionarsi di un diritto soggettivo; al contrario, al giudice amministrativo spetta decidere circa quelle questioni coinvolgenti una pubblica amministrazione (un soggetto dotato di potere potestativo nei confronti del privato) e in generale in tutti quei casi in cui meritevole di tutela non sia un diritto soggettivo ma un interesse legittimo.

Esistono delle eccezioni e tal volta vi sono casi particolari, difficilmente collocabili nell'una o nell'altra categoria e ciò pone interessanti quesiti circa l'attribuzione del potere decisionale ora all'uno ora all'altro giudice.

Nel caso di specie la Suprema Corte (sentenza 4370/2013) si è pronunciata circa l'impugnabilità innanzi al giudice ordinario delle delibere disciplinari emanate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. La Corte ha sottolineato come i provvedimenti disciplinari siano atti idonei ad incidere nella sfera soggettiva del professionista destinatario e come tali non classificabili come atti amministrativi, nonostante possano essere così intesi da un punto di vista formale. 

La Corte, mantenendo un orientamento consolidato (ad es. Cass. Sez. unite, ordinanza n. 30785 del 30/12/2011) ha nuovamente confermato come spetti al singolo ricorrere al giudice ordinario al fine di tutelare il proprio diritto soggettivo all'esercizio della professione. Competente a pronunciarsi è il Tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio dell'Ordine autore della delibera.
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Foto: giudice sentenza martello
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