Si deve escludere il concorso colposo del danneggiato se quest'ultimo, non interviene a rimuovere una situazione pericolosa sfociata poi nella lesione, se il suo intervento lo avrebbe esposto al rischio di commettere un illecito di natura civile e penale. È questo il contenuto della sentenza n. 24406, depositata il 21 novembre 2011 dalle Sezioni Unite Civili. Il caso preso in esame da Piazza cavour caso aveva ad oggetto l'esondazione di un canale comunale. Tale situazione aveva provocato rilevanti danni ad un cantiere privato. Se in primo grado i giudici territoriali avevano ripartito la responsabilità (art. 1227 c.c.) tra il comune e l'impresa danneggiata, per non essersi quest'ultima attivata per impedire l'evento dannoso, in secondo grado, i giudici di appello avevano invece fatto gravare interamente sull'ente pubblico la responsabilità civile. Su ricorso proposto dal Comune, le Sezioni Unite, trovandosi di fronte ad un contrasto giurisprudenziale e dopo aver illustrato i due opposti orientamenti, rigettando il ricorso dell'ente territoriale hanno stabilito che se la colpa del danneggiato si configura nel caso di violazione, oltre che di un obbligo giuridico, di norme comportamentali di diligenza, non si può tuttavia ammettere l'interpretazione secondo cui il diritto al risarcimento risulta sempre limitato oppure escluso quando il danneggiato nulla ha fatto per rimuovere tempestivamente una situazione pericolosa, per quanto creata dallo stesso danneggiante. Secondo gli Ermellini, deve essere escluso il concorso colposo laddove il danneggiato, intervenendo a rimuovere la situazione pericolosa sfociata poi nella lesione, si sarebbe esposto al rischio di commettere un illecito di natura civile e penale. Come scrive la Corte "correttamente la sentenza
impugnata ha escluso che sussistesse un comportamento colposo dell'attrice, per avere questa omesso di alzare l'argine del canale scolmatore con una struttura in cemento armato alta cm. 110, che avrebbe modificato l'immobile di proprietà
di ente pubblico. Corretta in diritto ed immune da vizi motivazionali è l'osservazione che tale intervento non era esigibile nei confronti dell'attrice (e quindi il suo comportamento non è carente di diligenza), poiché l'avrebbe esposta al rischio di incorrere in un illecito civile per violazione del diritto di proprietà pubblica ed un illecito penale per la realizzazione di manufatti non previsti dalla concessione, nonché alla responsabilità nei confronti dei terzi confinanti, a cui veniva traslato da parte di un privato, ed in assenza di ogni autorizzazione, l'evento dannoso dell'inondazione. Inconferenti - ha continuato la Corte - sono i richiami a pretesi obblighi giuridici per la sopraelevazione del muro, che secondo il ricorrente deriverebbero dall'art. 2087 c.c. e dal decreto legislativo
n. 494 del 1996. Entrambe tali fonti normative attengono alla sicurezza dei cantieri in relazione ai danni alla persona e non alla tutela dei beni privati in prossimità di corsi d'acqua. Inoltre correttamente ha ritenuto il TSAP che l'innalzamento dell'argine di cm. 110 con struttura in cemento armato, necessitava dell'autorizzazione della P.A. competente. Le disposizioni degli artt. 57 e 58 stesso t.u. r.d. 25 luglio 1904, n. 523, mentre assoggettano al controllo della pubblica amministrazione "i progetti per modificazioni di argini e per costruzioni e modificazioni di altre opere di qualsiasi genere che possono direttamente o indirettamente influire sul regime dei corsi d'acqua, ecc." (art. 57),consentono una eccezione per "le opere eseguite dai privati per semplice difesa, aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo" (art. 58). Sennonché nella fattispecie non si trattava di opera a difesa di bene privato aderente alle sponde, ma di opera di un privato che modificava direttamente l'argine, mediante innalzamento dello stesso con opera in struttura cementizia armata, e quindi, tutt'altro che precaria e transitoria, come assume il ricorrente, la quale opera finisce per influire sul regime delle acque, perché impedisce in quel punto le esondazioni, traslandole in altra zona e quindi nei terreni di terzi".
Consulta testo sentenza n. 24406/2011

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