Con la sentenza n. 22655, depositata il 31 ottobre 2011, la Corte di Cassazione ha stabilito che il professionista che chiede un decreto ingiuntivo per il pagamento dei compensi deve produrre la parcella corredata del parere dell'Ordine. La sentenza è della seconda sezione civile che chiude una vicenda che ha avuto origine da una opposizione a un decreto ingiuntivo
emesso dal Giudice di Pace di Torre Annunziata, con il quale, ad istanza di un ragioniere, era stato intimato il pagamento della somma di lire 2 milioni di lire per prestazioni professionali di consulenza fiscale. Il giudice adito rigettava l'opposizione e successivamente il tribunale di Torre Annunziata rigettava l'appello. Per la cassazione della sentenza proponeva ricorso la società, chiedendo altresì la restituzione della somma versata in esecuzione della sentenza di primo grado. In sostanza la società aveva sostenuto di fronte alla Suprema Corte la legittimità del decreto ingiuntivo opposto, emesso per un credito relativo a prestazioni professionali, nonostante la mancata produzione della parcella corredata dal parere dell'Ordine, come previsto dall'art. 637 c.p.c. La seconda sezione civile, accogliendo parzialmente il ricorso della società di persone, ha spiegato che in base al combinato disposto degli artt. 633 e 636 c.p.c., la domanda monitoria relativa a crediti per prestazioni professionali deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale.
Consulta testo sentenza n. 22655/2011

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