Con la sentenza n. 8309 depositata il 12 aprile 2011, la terza sezione civile della Corte di cassazione ha stabilito che l'avvocato non può essere condannato al risarcimento dei danni se non sussiste alcun nesso causale tra il suo comportamento e l'effetto dannoso prospettato dal cliente.
In particolare, nel caso di specie, una società, in una controversia che la vedeva opposta ad un suo dipendente, aveva dovuto riconoscere il carattere subordinato del rapporto di lavoro in essere, con le conseguenti disposizioni patrimoniali. All'esito di tale procedimento, la società aveva poi proposto azione di responsabilità contro il proprio avvocato per vedere risarciti i danni subiti, atteso che, a suo dire, il legale non avrebbe prodotto in giudizio i documenti attestanti la prescrizione dei diritti del dipendente. La Corte, investita della questione, ha però respinto la domanda ritenendo che l'eccezione di prescrizione sarebbe stata comunque rigettata. Non sussisterebbe, pertanto, il nesso causale tra il comportamento dell'avvocato e l'effetto dannoso prospettato dalla società-cliente.
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