Cosa ha deciso la Cassazione
Con la sentenza n. 26011 depositata il 30 settembre 2026, la seconda sezione civile ha annullato la decisione con cui la Corte d'appello dell'Aquila aveva calcolato il patrimonio ereditario usando i valori catastali degli immobili. Secondo i giudici di merito contava solo il rapporto proporzionale tra i beni assegnati, non il loro valore reale.
La Suprema Corte ha ribaltato questa impostazione: nella cosiddetta riunione fittizia prevista dall'articolo 556 del codice civile, cioè l'operazione con cui si ricostruisce il patrimonio del defunto sommando i beni lasciati alla morte, tolti i debiti, e quelli donati in vita, la stima va fatta sul valore venale, cioè il prezzo di mercato, riferito al momento dell'apertura della successione. Un criterio diverso è ammesso solo se il giudice dimostra che, in concreto, rappresenta comunque il valore di mercato del bene.
Perché fa tanta differenza: un esempio
Il valore catastale di una casa è spesso molto più basso del prezzo a cui si potrebbe vendere. Facciamo un esempio semplificato.
Un padre vedovo lascia due figli. Con il testamento assegna la casa al figlio Andrea e 60.000 euro in banca al figlio Bruno. La casa vale 300.000 euro sul mercato, ma solo 100.000 euro secondo il catasto.
Con due figli, la legge riserva loro complessivamente due terzi del patrimonio, da dividere in parti uguali (articolo 537 del codice civile): a ciascuno spetta quindi almeno un terzo.
- Calcolo con il valore catastale: patrimonio di 160.000 euro, legittima di ciascun figlio circa 53.300 euro. Bruno ha ricevuto 60.000 euro: nessuna lesione.
- Calcolo con il valore di mercato: patrimonio di 360.000 euro, legittima di ciascun figlio 120.000 euro. Bruno ha ricevuto 60.000 euro: la sua legittima è lesa per 60.000 euro e può agire in riduzione per ottenerne la reintegrazione.
Lo stesso patrimonio, a seconda del criterio, porta a conclusioni opposte. Per questo la scelta del valore non è un dettaglio tecnico.
Anche le donazioni fatte in vita
Nel calcolo rientrano anche gli immobili donati dal defunto quando era in vita, per esempio la casa intestata a un figlio anni prima. Anche per questi beni conta il valore al momento dell'apertura della successione: una donazione che sembrava modesta può pesare molto di più se nel frattempo l'immobile si è rivalutato. Nella stima si tiene conto anche dei miglioramenti e dei deterioramenti dovuti a chi ha ricevuto la donazione: per esempio, i lavori di ristrutturazione pagati dal figlio vanno considerati a suo favore (articoli 747 e seguenti del codice civile, richiamati dall'articolo 556).
Cosa deve dimostrare chi si sente penalizzato
La sentenza contiene un secondo chiarimento utile. Chi agisce per tutelare la propria legittima deve indicare quali beni vanno inclusi nel patrimonio da ricostruire, ma non è tenuto a indicare anche il titolo con cui il defunto ne era diventato proprietario. Se l'appartenenza di un bene al patrimonio viene contestata, va comunque dimostrata, anche con presunzioni e indizi: non gli si può chiedere, però, la prova rigorosa richiesta a chi rivendica la proprietà di un bene.
E le tasse di successione?
Attenzione a non confondere i piani. Anche per il fisco il criterio generale è il valore venale. Per i fabbricati iscritti in catasto con rendita, però, l'Agenzia delle Entrate non può rettificare il valore dichiarato se è almeno pari a quello catastale: per questo, nella pratica, per la casa la dichiarazione di successione si fa quasi sempre sul valore catastale. La regola non vale per tutti gli immobili: ne sono esclusi, per esempio, i terreni edificabili, che vanno dichiarati al valore di mercato. Nei rapporti tra gli eredi, quando si deve stabilire se qualcuno ha ricevuto meno di quanto gli spetta per legge, conta invece il valore di mercato.
Cosa fare in pratica
- Far stimare gli immobili da un tecnico, con riferimento alla data della morte: è la base di qualsiasi verifica.
- Ricostruire le donazioni fatte in vita dal defunto, che rientrano nel calcolo.
- Tentare la mediazione: per le liti sulle successioni ereditarie è condizione di procedibilità della causa, quindi va esperita prima. Se non è stata fatta, il giudice rinvia la causa a un'udienza successiva per verificare che nel frattempo la mediazione si sia svolta. Spesso è il momento giusto per trovare un accordo tra fratelli.
- Non lasciar passare troppo tempo: l'azione di riduzione si prescrive in dieci anni. Secondo le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 20644/2004), se la lesione deriva dal testamento il termine decorre dall'accettazione dell'eredità da parte dell'erede beneficiato; se deriva da donazioni, dall'apertura della successione.
Ogni successione ha le sue particolarità: prima di avviare una causa conviene farsi assistere da un avvocato che valuti il caso concreto.
