Diritti lesi da un programma televisivo? Sul risarcimento decide il giudice del luogo in cui riside il danneggiato
Con al
sentenza n.21661 le Sezioni Civili Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che in materia di
controversia sul risarcimento del danno da lesione dei
diritti della personalità a mezzo di trasmissione televisiva, è competente il giudice del luogo del
domicilio del danneggiato o il giudice del luogo di
residenza del danneggiato. In particolare, la Corte, rifacendosi ad una decisione della Consulta (sentenza n. 42/1996) ha deciso la questione affermando che “l'individuazione del giudice competente con riferimento al luogo di
residenza della
persona offesa, anziché al luogo di consumazione del reato, appare, dunque, giustificata, in quanto strumento destinato a rendere più agevole la possibilità di reazione del soggetto leso che, presso il giudice del luogo della propria
residenza, sarà in grado di attivarsi a difesa della propria reputazione con minore dispendio di tempo e di risorse economiche”. “Nell'ordinamento (nel quale accanto alle norme di provenienza nazionale coesistono norme provenienti da fonti normative o negoziali internazionali) – concludono gli Ermellini - appare essere contenuto un principio generale che, in caso di squilibrio delle posizioni sostanziali delle parti, utilizza il foro del danneggiato o, comunque, della parte debole, come misura riequilibratrice e pertanto autorizza l'interprete, nel caso dubbio a preferire analoga soluzione”.
Data: 01/11/2009 09:00:00
Autore: Luisa Foti