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Cassazione: pedinare il vicino di casa è reato

Integra il reato di molestia inseguire, pedinare ed intralciare il passaggio del vicino di casa e rivolgergli borbottii e occhiatacce


Reato di molestia

Per la Cassazione non è possibile riconoscere all'imputato la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. per tenuità del fatto, se le condotte moleste ai danni del vicino sono abituali perché reiterate.

Con la sentenza n. 49269/2022 (sotto allegata) gli Ermellini nel rigettare il ricorso dell'imputato, confermano in sostanza la decisione assunta dal Tribunale che aveva concluso per la condanna dell'imputato alla pena di 200 euro di ammenda per il reato di molestia o disturbo alle persone contemplato dall'art. 660 c.p., che punisce chi, in un luogo pubblico o aperto al pubblico per petulanza o altro biasimevole motivo molesta o disturba qualcuno.

Nel condannare l'imputato il Giudicante aveva del resto considerato come provato il comportamento molesto dell'ottantenne ai danni del vicino di casa. Pedinamenti, fotografie, occhiate e borbottii quando lo incontrava per strada integrano senza dubbio condotte moleste. Tutto perché la persona offesa getta per strada mozziconi di sigaretta e cenere e sbatte gli abiti sul balcone.

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Data: 12/01/2023 07:00:00
Autore: Annamaria Villafrate