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Assegno di divorzio da restituire dall'inizio se non dovuto

La Corte d'Appello di Lecce, in accordo con la Cassazione, dichiara non dovuto l'assegno di divorzio in assenza dei presupposti richiesti dalla legge e ne ordina la restituzione integrale


Non dovuto l'assegno di divorzio se non ci sono i presupposti

L'assegno di divorzio che viene corrisposto in totale assenza dei presupposti stabiliti dalla legge e affermati dalla giurisprudenza di legittimità non è dovuto e se percepito deve essere restituito. Questa la decisione della Corte d'Appello di Lecce - Sez. Taranto n. 2/2022 (sotto allegata).

Nella vicenda, il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra due coniugi e pone a carico del marito l'obbligo di corrispondere 350 euro al mese all'ex moglie. Decisione a cui l'uomo si oppone alla luce della situazione patrimoniale e reddituale della donna in quanto non sono state prese in considerazione le sue richieste di produzione documentale necessarie per provare che la donna in realtà non ha bisogno dell'assegno divorzile.

Motivo che viene accolto dalla Corte d'Appello, la quale ricorda la natura assistenziale, perequativa e compensativa dell'assegno di divorzio, la rispondenza dello stesso al dovere di solidarietà costituzionalmente previsto e l'onere del coniuge richiedente di dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti che ne giustificano il riconoscimento.

Prove che la donna, nel caso di specie, non ha fornito in alcun modo.

Dagli atti è emerso infatti che la stessa ha cessato la convivenza matrimoniale dopo soli 4 anni di matrimonio, durante i quali non sono nati figli e nel corso dei quali la stessa, nonostante la giovane età, non si è mai attivata per trovare lavoro. Tutti dati dai quali si desume che l'ex non ha in realtà bisogno alcuno di lavorare o non le interessa.

Alla vicenda de qua la Corte ritiene pertanto applicabile ai fini del decidere il principio enunciato dalla Cassazione n. 28646/2021 "L'accertamento dell'insussistenza ab origine del diritto all'assegno divorzile comporta in generale che lo stesso non sia dovuto già dalla sua iniziale attribuzione e che - pertanto - la parte che lo ha percepito sia tenuta a restituirlo sin dalla sua attribuzione".

La sentenza sancisce pertanto la condanna dell'ex moglie a restituire all'ex marito gli importi percepiti dalla pronuncia della sentenza appellata fino alla proposizione dell'appello.

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Data: 20/12/2022 06:00:00
Autore: Annamaria Villafrate