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Assegno di mantenimento: può essere chiesto con memoria integrativa

Cassazione: la domanda per il mantenimento conseguente alla separazione può essere avanzata per la prima volta anche con la memoria integrativa art. 709 c.p.c. 


Domanda di mantenimento nella memoria art. 709 c.p.c.

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La Cassazione nell'ordinanza n. 27597/2022 (sotto allegata) chiarisce che, poiché il processo di separazione si compone di due fasi, la prima presidenziale per i provvedimenti urgenti e la seconda, eventuale, di natura contenziosa, in questa, con la memoria integrativa, si può fare domanda, per la prima volta, dell'assegno di mantenimento.

Niente addebito e niente mantenimento

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In sede di appello viene rigettata l'impugnazione della domanda di addebito della separazione e respinta quella finalizzata ad ottenere l'assegno di mantenimento perché formulata nella memoria integrativa.

Domanda di mantenimento anche nella memoria integrativa

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Su questo punto in particolare, nel ricorrere in Cassazione il coniuge soccombente, nel quarto motivo contesta la violazione dell'art. 112 c.p.c in quanto la Corte d'Appello ha erroneamente ritenuto che la domanda finalizzata ad ottenere il mantenimento fosse stata formulata nella memoria integrativa quando in realtà è evidente che la domanda era ben più ampia del solo assegno alimentare in senso stretto.

Con il quinto contesta invece l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte d'Appello nel ritenere che la domanda di mantenimento non possa essere avanzata con la memoria integrativa, visto che con questi atti devono essere formulate in via definitiva le domande, anche se nuove, mentre la fase presidenziale è dedicata alla sola adozione di provvedimenti temporanei e urgenti.

Natura bifasica della separazione

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La Cassazione dichiara inammissibile il quarto motivo e fondato il quinto perché, come precisato in altra occasione "la memoria integrativa, da prodursi e la ricorrente dinanzi al giudice istruttore, introduce, in continuità con la pregressa fase, il giudizio contenzioso e resta definita, per il richiamo operato nell'articolo 709, comma tre, c.p.c. dai contenuti dell'atto di citazione. (…) In siffatta cornice la questione relativa al sé la memoria integrativa di quell'articolo 709, comma tre, c.p.c. possa contenere la domanda di addebito, in più occasioni qualificata dalla giurisprudenza di legittimità come domanda nuova, ha trovato positiva soluzione in ragione del carattere bifasico del giudizio del giudizio di separazione personale che, rispondente all'interesse che il ricorrente potrebbe avere di non spendere nel ricorso ex articolo 706 c.p.c. quella domanda, per non escludere a priori una soluzione consensuale della crisi familiare, ha trovato un equivoco sostegno quanto alla sua struttura, nella disciplina di riforma contenuta nell'articolo 709, comma tre, c.p.c. (…).

Viene quindi affermato dagli Ermellini il seguente principio di diritto: "nel processo di separazione personale è ammissibile la domanda del coniuge volta ad ottenere l'assegno per il proprio mantenimento, formulata per la prima volta nella memoria integrativa di quell'articolo 709, comma tre, c.p.c., in ragione della natura bifasica del giudizio, ove la fase presidenziale, finalizzata alla conciliazione eseguita, nell'infruttuosità della prima, da quella contenziosa davanti al giudice istruttore, da introdursi secondo un sistema di norme processuali che mutua, per contenuto e scansioni, le forme del giudizio ordinario di cognizione, consentendo una progressiva formazione della vocato in ius."

Data: 06/10/2022 04:00:00
Autore: Annamaria Villafrate