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Forfettari: e-fattura obbligatoria dal 1° luglio

Tutte le novità per le partite Iva nel decreto Pnrr: l'obbligo di fattura elettronica per i forfettari scatta dal 1° luglio 2022


E-fattura, le novità nel decreto Pnrr

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Fattura elettronica anche per i forfettari a partire dal 1° luglio 2022 ma con qualche eccezione. Ed ancora sanzioni per gli esercenti che rifiutano l'uso del Pos già a partire dal 30 giugno 2022 (vedi anche Doppia multa per chi non ha il pos). Sono due novità previste per il pacchetto antievasione dal decreto legge sulle ulteriori misure per l'attuazione del Pnrr, approvato dal Consiglio dei ministri il 13 aprile scorso.

Obbligo di fattura elettronica

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La prima novità riguarda dunque i soggetti che fruiscono dei regimi di vantaggio, formalmente esonerati al momento: chi applica la flat tax al 15% (e al 5% per i primi 5 anni) sarà obbligato a fare fattura elettronica a partire dal 1° luglio 2022. La bozza del decreto, approvata dal Consiglio dei ministri del 13 aprile, fa venire meno gli esoneri previsti che riguardano: soggetti passivi che rientrano nel regime di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; soggetti passivi che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000, ossia le associazioni sportive dilettantistiche.

Obbligo di fattura elettronica, eccezioni

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La richiesta è quella di escludere fino al 31 dicembre 2024 le piccole partite Iva, quindi anche le micro imprese, dal nuovo adempimento. La soglia di ricavi o compensi che delimitano l'esonero è di 25.000 euro annui.

Sanzioni e regime transitorio

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In base a quanto previsto dalla bozza del nuovo decreto, c'è un periodo transitorio (anche se breve), con una parziale moratoria delle sanzioni. In particolare «Per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022, le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione».

Data: 17/04/2022 07:00:00
Autore: Gabriella Lax