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REMS: la Corte Costituzionale chiede una riforma

Secondo la Consulta, l'applicazione della normativa riguardante le REMS è in contrasto con alcuni principi costituzionali


Cosa sono le "nuove" REMS

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Le R.E.M.S. (Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza) sono strutture residenziali sanitarie gestite dalla Sanità territoriale regionale, in collaborazione con il Ministero della Giustizia.
Tali residenze garantiscono l'esecuzione di una misura di sicurezza e, al contempo, rendono possibile l'adozione di una terapia di riabilitazione ad hoc per ciascun paziente, tenendo conto del grado della misura di sicurezza a lui applicata, della sua reale pericolosità sociale e della gravità del reato a lui ascritto.

Gli ospiti della struttura, infatti, devono essere inseriti in percorsi terapeutici riabilitativi, che prevedono, come obiettivo, il reinserimento sociale dell'individuo.

Le R.E.M.S. sono edifici chiusi, con personale, perlopiù, sanitario, presente durante tutto l'arco delle 24 ore.

Tali strutture devono garantire adeguati livelli di sicurezza per utenti e operatori.

Alla base del sistema delle R.E.M.S., esiste un forte rapporto tra le strutture: Azienda Sanitaria e Prefettura.

Risulta, quindi, necessaria la redazione di piani condivisi con le Prefetture per l'eventuale gestione di attività perimetrali di sicurezza e vigilanza, anche proiettate verso l'esterno, al fine di accompagnare all'esterno i pazienti dalla R.E.M.S. verso altre strutture, quali, ad esempio, Tribunali e Ospedali.

Il recente intervento della Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale ha affermato, con la sentenza n. 22/2022 (in allegato), che l'applicazione concreta della normativa riguardante le R.E.M.S., nei confronti degli autori di reato affetti da patologie psichiche, presenta a tutt'oggi, nonostante il passaggio dagli O.P.G. (ospedali psichiatrici giudiziari) a queste nuove strutture, diversi profili in contrasto con alcuni principi costituzionali.

Anche se uno degli obiettivi principali delle R.E.M.S. sia quello di portare a compimento un piano riabilitativo su misura del paziente, la custodia in tali strutture è sempre conseguenza dell'applicazione, da parte del Giudice, di una misura di sicurezza in capo al paziente/imputato idonea a contenere la sua pericolosità sociale.

Il Collegio afferma, inoltre, che, ad oggi, la disciplina riguardante le R.E.M.S. è realmente solo in parte regolata dalla legge.

Infatti, tale disciplina risulta regolata in modo disomogeneo da Regione a Regione mentre dovrebbe essere una legge dello Stato a regolare tali realtà.

Secondo la Corte, attualmente il sistema non sarebbe in grado di tutelare concretamente né il diritto alla salute del paziente, che non riceve i trattamenti necessari per poter tendere alla sua rieducazione e al suo reinserimento nella società, ex art 27 Cost, né i diritti fondamentali appartenenti alla società nel suo complesso ad essere tutelata da eventuali atti eterolesivi dei malati psichici.

Infine, i Giudici della Corte Costituzionale hanno altresì sottolineato che l'estromissione del Ministro della Giustizia da qualsiasi tipo di competenza relativa a tali strutture assolutamente non va di pari passo col dettato dell'art. 110 della Costituzione, il quale recita "Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia".

La necessità di una riforma

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Ciò considerato, la Consulta ha esortato il legislatore ad un'efficace riforma del sistema, idonea ad assicurare una modifica legislativa rivolta alla realizzazione di nuove R.E.M.S, che sono ancora in numero esiguo su territorio nazionale, nonché al loro corretto funzionamento, e ad una riforma che sia in grado anche potenziare forme di coinvolgimento varie del Ministero della Giustizia nell'attività di coordinamento nazionale e monitoraggio costanze dell'andamento delle R.E.M.S. già esistenti, e, infine, che disponga la programmazione del loro reale fabbisogno finanziario.

Occorre sottolineare come la Corte Costituzionale abbia preferito non dichiarare l'illegittimità della normativa in vigore, al fine di non determinare il crollo dell'articolato sistema delle R.E.M.S., poiché è chiaro che quest'ultimo costituisce il risultato di un immenso sforzo, diretto a superare i vecchi manicomi giudiziari e i successivi O.P.G., poiché, se avesse deciso diversamente, nel nostro ordinamento, vi sarebbe stata un'incolmabile lacuna nella reale tutela di interessi costituzionalmente rilevanti.

Data: 25/02/2022 06:00:00
Autore: Martina Di Giovanni