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Responsabilità medica: il regolamento sulle polizze obbligatorie della legge Gelli

Sulla responsabilità medico sanitaria Legge Gelli arriva la bozza che definisce i requisiti minimi delle polizze assicurative


Dopo 5 anni arriva la bozza sui requisiti minimi delle polizze

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A distanza di 5 anni dall'entrata in vigore della Legge Gelli n. 24/2017, che disciplina anche la responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, sembra essere prossimo al si definitivo dei vari soggetti coinvolti, in primis la Conferenza Stato Regioni, sullo schema del regolamento relativo ai requisiti minimi delle polizze Assicurative obbligatorie, che devono essere stipulate dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e dagli esercenti le professioni sanitarie.

I requisiti minimi delle polizze

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Ricordiamo infatti che l'art. 10 della legge Gelli, impone ai soggetti appena menzionati, di dotarsi di una copertura assicurativa "o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi" e che il comma 6 rimette a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze (previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), le Associazioni nazionali rappresentative delle strutture private che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, nonché le associazioni di tutela dei cittadini e dei pazienti):

Oggetto, massimali e durata della copertura

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Il cuore della bozza contenente lo schema di regolamento (sotto allegato) è rappresentato dagli articoli 3, 4 e 5, che disciplinano rispettivamente, l'oggetto della garanzia assicurativa, i massimali minimo delle polizze e l'efficacia temporale della garanzia.

Per quanto riguarda l'oggetto l'art. 3 prevede che la polizze coprono i danni derivanti dall'attività sanitaria e commessi a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Chi esercita la professione sanitaria presso la struttura è tenuto indenne a qualunque titolo per le azioni di responsabilità amministrativa, rivalsa o surroga.

Per quanto riguarda invece i massimali l'art. 4 stabilisce che essi variano da un minimo di 1 milione fino a un massimo di 5 milioni di euro, in base al tipo di prestazione che viene erogata all'interno delle strutture o al tipo di attività che viene svolta dal singolo esercente.

In merito all'efficacia temporale delle polizze, per le quali la garanzia viene prestata con la formula claims made, la bozza prevede che le stesse operano per la prima volta durante la vigenza delle stesse, in relazione a fatti verificatisi all'interno dei 10 anni che precedono la conclusione del contratto.

Se l'attività sanitaria viene a cessare la copertura è ultrattiva per le richieste comunque avanzate entro i 10 anni successivi alla cessazione, ma riferiti ad eventi che si sono realizzati nel periodo di vigenza della polizza. Ultrattività che è estesa agli eredi, che non è soggetta a disdetta e che non comporta modifiche del massimale.

La Bozza disciplina altresì i requisiti minimi delle misure analoghe, alternative alla copertura assicurativa, che possono essere adottate previa delibera da parte dei vertici della struttura sanitaria, che ne deve anche delineare il funzionamento per la gestione di acquisito dei sistemi assicurativi.

Leggi anche:

- La responsabilità medica

- La riforma della responsabilità medica: il testo della legge Gelli

Data: 28/01/2022 06:00:00
Autore: Annamaria Villafrate