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Infortunio dell'alunno nell'ora di ginnastica: va risarcito

Per la Cassazione, il Miur deve risarcire l'alunno che si è fatto male nell'ora di ginnastica se l'istituto non riesce a dimostrare di aver sorvegliato per impedire l'evento


La scuola deve dimostrare di aver fatto il possibile per evitare il danno

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All'alunno che si infortuna durante l'ora di ginnastica deve essere risarcito il danno riportato, se l'istituto non prova di aver fatto il possibile per evitare il danno. Vero che la dinamica del sinistro non è stata provata, è certo però che il ragazzo si è fatto male durante l'ora di ginnastica. Non rileva la competizione e l'intemperanza degli alunni, spetta all'istituto sorvegliare e tutelare la loro incolumità. Confermata quindi la condanna al risarcimento del Miur in favore dell'alunno dall'ordinanza n. 35281/2021 (sotto allegata) della Cassazione.

La vicenda processuale

Il Miur viene ritenuto responsabile in sede di appello in relazione ai danni subiti da un alunno durante l'ora di ginnastica svoltasi all'interno di un istituto scolastico. Ribaltando la decisione di primo grado condanna il Ministero a risarcire la somma di € 13.139,00.

L'infortunio causato dalla condotta di un altro alunno

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Il Miur nel ricorso avanzato in sede di Cassazione solleva le seguenti doglianze:

La scuola deve provare di avere sorvegliato con diligenza l'alunno

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Per nulla persuasa dalle tesi difensive del Miur la Corte di Cassazione respinge il ricorso così motivando le ragioni della sua decisione.

Per quanto riguarda il primo motivo del ricorso la Corte di appello ha ritenuto che fosse onere di parte attrice dimostrare che l'incidente si era verificato durante la lezione di ginnastica a causa della mancata sorveglianza richiesta all'istituto scolastico. Prova che è stata fornita. Il Miur, al contrario, non ha dimostrato la presenza di una causa a lui non imputabile e tale da liberarlo dall'obbligo di risarcire l'alunno. Lo stesso si è infatti limitato a sostenere che "il danneggiato non può essere gravato dall'onere di dimostrare che le lesioni sono dipese da circostanze non imputabili alla scuola, con la conseguenza che se la causa resta ignota, le conseguenze pregiudizievoli sono a carico della scuola."

Vero che non c'è prova della dinamica, tuttavia, rileva la Corte di Cassazione, questo non significa che manca la prova del nesso di causa. Il fatto che ha generato il danno è l'inadempimento dell'obbligo di vigilare sulla sicurezza dell'alunno nell'intervallo di tempo in cui questo ha fruito della prestazione scolastica, ossia durante la lezione di educazione fisica.

Per la Cassazione il secondo motivo appare invece generico e astratto perché il Miur non individua con esattezza l'errore in cui, a cui dire, sarebbe incorsa la Corte di appello, ma si limita a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti affermando che l'infortunio, in assenza della prova della dinamica, si è verificato in modo del tutto improvviso e non prevedibile a causa della intemperanza dell'alunno e alla competizione che naturalmente caratterizza una partita come quella giocata a scuola.

In questo modo la censura si colloca in un terreno del tutto estraneo a quello del n. 3 dell'art. 360 c.p.c che contempla come motivo del ricorso la violazione o la falsa applicazione di norme di legge.

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Data: 29/11/2021 06:00:00
Autore: Annamaria Villafrate