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Offese alla controparte negli scritti difensivi

In cosa consiste la causa di non punibilità di cui all'art. 528 c.p. e i dubbi circa la sua applicabilità anche al consulente tecnico di parte


Diritto di difesa: quali limiti

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Il diritto alla difesa è sancito direttamente dalla Costituzione che, all'art. 24, lo definisce "inviolabile in ogni stato e grado del procedimento". Tale diritto, tuttavia, va bilanciato con altri importanti diritti, non potendosi spingere fino al punto da consentire ai soggetti che si muovono all'interno del meccanismo processuale di comportarsi in maniera tale da ledere l'onore e la reputazione degli "avversari".

Simili comportamenti, infatti, sono idonei a turbare l'interesse pubblico al sereno svolgimento del processo e possono altresì comportare il rischio di conseguenze sanzionatorie, anche sul piano penale. Per questo motivo vi sono norme volte a contrastare questi atteggiamenti, tra cui ad esempio l'art. 89 del codice di procedura civile a norma del quale "Negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive".

In dettaglio, si ritiene che le espressioni sconvenienti od offensive di cui all'art. 89 c.p.c. consistano "in tutte quelle frasi, attinenti o meno all'oggetto della controversia, che superino il limite della correttezza e della convenienza processuale, espresse nei riguardi dei soggetti presenti nel giudizio, in violazione di tutti i principi posti a tutela del rispetto e della dignità della persona umana e del decoro del procedimento" (cfr. Consiglio di Stato, sezione quinta, Sentenza 23 settembre 2019, n. 6326).

Per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'ipotesi di cui alla citata disposizione processualcivilistica è integrata in caso di espressioni eccedenti le esigenze difensive e avulse dalla materia del contendere (Cons. Stato, VI, 17 dicembre 2013, n. 6038: Cass. civ., 26 luglio 2002, n. 11063).

L'art. 89 c.p.c., applicabile ai soli procedimenti civili, prevede due tipologie di sanzioni nei confronti di chi abbia fatto uso di tali espressioni: da un lato, viene consentito al giudice, in ogni stato dell'istruzione, di poter "disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive" e, dall'altro, si chiarisce che lo stesso giudice potrà, con la sentenza che decide la causa, assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa.

Il divieto contemplato dal Codice deontologico forense

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Con una disposizione che fa eco a quella contenuta nel codice di procedura civile, anche il Codice Deontologico Forense si dimostra sensibile con riferimento all'utilizzo di simili espressioni, ponendo nei confronti dei legali un esplicito "Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti".
L'art. 52 del Codice Deontologico, in dettaglio, stabilisce che "l'avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell'esercizio dell'attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi".
Chi viola tale divieto rischierà di incorrere nella sanzione disciplinare della censura. Tra l'altro, la stessa disciplina deontologica sottolinea che neppure la ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese valgono escludere la rilevanza disciplinare della condotta.

In materia, la giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense ha chiarito che "nel conflitto tra diritto a svolgere la difesa giudiziale nel modo più largo e insindacabile e il diritto della controparte al decoro e all'onore prevale il primo, salvo l'ipotesi in cui le espressioni offensive sia o gratuite, ossia non abbiano relazione con l'esercizio del diritto di difesa e siano oggettivamente ingiuriose; pertanto non commette illecito disciplinare l'avvocato che, in un atto del giudizio, usi espressioni forti per effettuare valutazioni generali attinenti alla materia del contendere e a scopo difensivo". (cfr. CNF sent. 120/2017).

Cosa prevede il codice penale?

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Espressioni sconvenienti e offensive utilizzate negli scritti difensivi o in discorsi pronunciati in sede processuale sono altresì idonee a integrare condotte penalmente rilevanti, basti pensati ai reati contro l'onore, come l'ingiuria (art. 594 c.p., oggi depenalizzata a seguito dell'intervento del d.lgs. n. 7/2016) e la diffamazione (art 595 c.p.).
Anche il codice penale presenta una norma, l'art. 598, dedicata espressamente alle "Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative". Il primo comma della disposizione in esame introduce una causa di esclusione della punibilità, precisando che "non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'Autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un'Autorità amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo".
La norma mira a garantire la libertà di discussione e di difesa alle parti e ai loro difensori nell'ambito dei procedimenti contenziosi, purché, ovviamente, le offese siano attinenti alla causa in corso di svolgimento.

L'esclusione di punibilità, tuttavia, non esclude altre conseguenze, quantomeno sotto il profilo risarcitorio: il secondo comma dell'art. 598 c.p., similmente all'art. 89 c.p.c., stabilisce che "il giudice, pronunciando nella causa, può, oltre ai provvedimenti disciplinari, ordinare la soppressione o la cancellazione, in tutto o in parte, delle scritture offensive, e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale" e che "qualora si tratti di scritture per le quali la soppressione o cancellazione non possa eseguirsi, è fatta sulle medesime annotazioni della sentenza".
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La Suprema Corte ha precisato che l'art. 598 c.p. "concerne le offese contenute in scritti presentati o discorsi pronunciati dalle parti o dai loro difensori in procedimenti innanzi all'autorità giudiziaria od amministrativa, non punibili nella misura in cui le espressioni offensive riguardino, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale nel sostenere la tesi prospettata o comunque nell'ottica dell'accoglimento della domanda proposta, quand'anche esse non siano necessarie e riguardino passaggi non decisivi dell'argomentazione".
Si è ritenuto dovesse "essere esclusa, invece, la necessità che le offese abbiano anche un contenuto minimo di verità o che la stessa sia in qualche modo deducibile dal contesto, in quanto l'interesse tutelato è la libertà di difesa nella sua correlazione logica con la causa a prescindere dalla fondatezza dell'argomentazione" (cfr. Cass. n. 2507/2016).

Consulente tecnico e applicazione dell'art. 598 c.p.

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L'art. 598 c.p. fa espressamente riferimento alle "parti" e ai loro "patrocinatori" e si discute, invece, se dell'esimente possa beneficiare anche il consulente tecnico di parte. In un risalente pronunciamento, la Corte Costituzionale (sent. n. 128/1979) ha negato tale possibilità e tale conclusione è stata condivisa più di recente dalla Corte di Cassazione (sent. n. 13791/2007).
Per gli Ermellini, è indubbia l'oggettiva connotazione di atto di rilevanza processuale della consulenza di parte, stante la sua naturale vocazione ad essere versato in processo al fine della prospettazione di un parere tecnico a sostegno di strategie difensive volte a contrastare le risultanze e le valutazioni della consulenza d'ufficio.
Ancora, spiega la sentenza, "la figura del consulente tecnico di parte trova, notoriamente, un formale riconoscimento nel codice di rito civile, agli artt. 87 e 201 c.p.c., ed il relativo elaborato, anche se non costituisce, a stretto rigore, mezzo di prova, risolvendosi in mera allegazione difensiva a contenuto tecnica, può nondimeno offrire utili elementi di giudizio, apprezzabili secondo il principio del libero convincimento o, quanto meno, idonei a giustificare un approfondimento istruttorio al quale il giudice ritenga di dover far luogo".
Ciononostante, la Corte ha ritenuto di concludere per l'impossibilità di applicare al CTP nel giudizio civile l'esimente di cui all'art. 598 c.p. in virtù proprio di un datato orientamento giurisprudenziale che ritiene il consulente non equiparabile alle parti né ai loro patrocinatori, cui si riferisce, espressamente, la menzionata norma sostanziale (cfr. Cass. 403/1975).
Il richiamo della Cassazione va anche alla sentenza con cui la Consulta nel 1979 "ha avuto modo di dichiarare l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 598 c.p., comma 1, nella parte in cui non prevede la non punibilità delle offese contenute negli scritti e nei discorsi dei consulenti tecnici di parte in procedimenti davanti all'autorità giudiziaria, sul presupposto che la garanzia dell'art. 24 Cost., comma 2, non è estensibile al consulente tecnico, il quale non è legittimato all'esercizio del patrocinio e svolge attività di consulenza concernente cognizioni tecniche. Dunque, un'attività obiettivamente diversa da quella tecnico giuridica alla quale sono chiamati i patrocinatori nell'esercizio professionale in favore dei loro assistiti, nella dinamica del procedimento relativo all'oggetto della controversia".
Nonostante i (pochi) riferimenti giurisprudenziali, parte della dottrina non ritiene, tuttavia, che tale conclusione sia condivisibile, in virtù del fatto che il ruolo svolto dal consulente di parte tende sostanzialmente ad avvicinarlo a quello del difensore, stante la sua funzione di assistenza della parte fornendo le proprie cognizioni tecniche sui fatti, per l'accertamento dei quali, il giudice ha nominato un consulente tecnico di ufficio (Grasselli 2000, 646). Di conseguenza, tale orientamento propende per l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 598 c.p., qualora si verifichino le condizioni da essa previste, anche nei confronti del consulente tecnico.
Data: 18/10/2021 06:00:00
Autore: Lucia Izzo