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Condanna per il padre che non mantiene il figlio se non prova la precarietà

La Cassazione conferma la condanna per il padre che dopo la fine del matrimonio non mantiene il figlio senza dimostrare la sua impossibilità a provvedere


Condanna per violazione degli obblighi di assistenza familiare

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Merita la condanna il padre che dopo la separazione non provvede al mantenimento del figlio che consiste nell'obbligo di versare un assegno mensile di soli 300 euro. Non rileva la sola affermazione di difficoltà economiche, occorre una prova più rigorosa della propria impossidenza o condizione di precarietà. Conclusioni ricavabili dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 33932/2021 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Un padre viene condannato in appello a 4 mesi di reclusione e alla multa di 400 euro per aver commesso il reato di cui all'art 570 comma 2, n. 2 c.p, che punisce la violazione degli obblighi di assistenza familiare. L'imputato non ha infatti corrisposto l'assegno per il mantenimento del figlio, facendogli così mancare i mezzi di sussistenza. La Corte ha inoltre disposto in favore della parte civile il risarcimento del danno di € 5.300,00, adempimento a cui è stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Mancato approfondimento delle condizioni economiche dell'imputato

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Il padre imputato però contesta la decisione in sede di Cassazione, innanzi alla quale solleva i motivi che si vanno a illustrare.

Spetta all'imputato dimostrare la sua impossidenza o precarietà

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La Cassazione adita rigetta però il ricorso dell'imputato perché i motivi oltreché generici risultano infondati.

Per gli Ermellini infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'imputato, il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare nei confronti del figlio è integrato in tutti i suoi elementi. Dalle dichiarazioni della persona offesa è emerso che durante il matrimonio l'imputato riusciva a provvedere alle esigenze ordinarie della famiglia grazie a un'azienda agricola gestita dallo stesso, ma che dopo la separazione non ha più provveduto al figlio, anche se l'importo stabilito dal Tribunale era di soli 300 euro mensili.

Condivisibile per la Corte l'affermazione dei giudici di merito, per i quali nella minore età del minore è insito lo stato di bisogno, stante l'incapacità di un bambino di provvedere da solo alle proprie necessità. L'imputato comunque non ha dimostrato, affermando solo il sopravvenire di difficoltà economiche, la sua impossibilità di pagare il mantenimento del figlio.

Vero che i giudici di merito, come affermato dall'imputato, non hanno esaminato il motivo con cui l'imputato ha contestato la subordinazione della sospensione condizionale della pena, adducendo le proprie difficoltà economiche. Vero però anche che l'imputato non ha fornito prova alcuna della propria impossidenza o di trovarsi in condizioni economiche così precarie da non poter adempiere all'obbligo risarcitorio imposto dalla Corte di Appello.

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Data: 07/10/2021 22:00:00
Autore: Annamaria Villafrate