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Carcere o multa per chi non paga l'assegno di divorzio

La Cassazione nell'accogliere il ricorso dell'imputato chiarisce che per la violazione degli obblighi familiari si applica la multa o la reclusione


Multa o carcere per chi viola gli obblighi di assistenza familiare

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La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'imputato, condannato in appello alla reclusione e alla multa per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, perché come giustamente osservato dal ricorrente la norma prevede queste due pene come alternative, non in via cumulativa. Precisazione contenuta nella sentenza n. 34618/2021 della Cassazione (sotto allegata).

La vicenda processuale

In sede di appello viene confermata la responsabilità penale dell'imputato ricorrente per il reato di cui all'art. 570 c.p, che punisce la "Violazione degli obblighi di assistenza familiare" rideterminando la pena in 26 giorni di reclusione e 140 euro di multa e condannando l'imputato a risarcire i danni alla parte civile e a sostenere le spese legali comprese quelle del giudizio di rinvio.

Reclusione e multa sono pene alternative

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L'imputato nel ricorso in Cassazione solleva i seguenti motivi:

Carcere o multa per il reato di cui all'art 570 c.p.

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Per la Cassazione il ricorso è fondato perché risultano fondati tutti e tre i motivi del ricorso, per questo elimina la condanna al pagamento delle spese di rinvio in favore della parte civile, annulla la sentenza senza rinvio in relazione a questa parte e dispone invece il rinvio ad altra sezione della Corte sulla questione del trattamento sanzionatorio.

Per gli Ermellini il primo motivo del ricorso è fondato perché in effetti le pene previste dall'art. 570 c.p sono previste in via alternativa, come emerge dalla lettura del comma 1, il quale dispone infatti che: "Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale alla tutela legale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro."

Fondato di conseguenza anche il secondo motivo, con potere del giudice del rinvio di decidere anche sulla richiesta di conversione della eventuale pena detentiva che dovesse essere stabilita in pena pecuniaria.

Fondato infine anche il terzo in quanto il giudizio di rinvio è limitato alla sola valutazione del trattamento sanzionatorio e perché allo stesso la parte civile non ha interesse a partecipare. Da qui l'eliminazione delle relative spese poste a carico dell'imputato. A questo proposito la Cassazione ricorda infatti il principio di diritto secondo cui: "qualora dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione proposta non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare le proprie conclusioni nel conseguente giudizio, pur se esercita il diritto a partecipare allo stesso, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali."

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Data: 26/09/2021 06:00:00
Autore: Annamaria Villafrate