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TFR: quanto spetta al coniuge superstite e all'ex

La Corte di Cassazione detta i criteri da seguire quando il TFR deve essere ripartito tra il coniuge superstite e il coniuge divorziato


Ripartizione del TFR tra coniuge superstite e coniuge divorziato

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La Cassazione con l'ordinanza n. 21247/2021 (sotto allegata) detta i criteri di ripartizione del TFR in favore del coniuge superstite e di quello divorziato, quando sono entrambi titolari del diritto alla pensione di reversibilità. Nel farlo corregge la sentenza della Corte di Appello, che nel decidere, non ha fatto corretta applicazione di quanto sancito dalla legge e dalla giurisprudenza in materia. Ripercorriamo la vicenda e il percorso logico giuridico seguito dagli Ermellini.

La vicenda processuale

La Corte di appello riconosce al coniuge divorziato il 40% del TFR, tenendo conto degli anni in cui il rapporto di lavoro ha coinciso con il matrimonio. Il restante 60% deve essere ripartito tra il coniuge superstite e i figli in misura paritaria, in quanto la perizia ha accertato uno stato di bisogno sovrapponibile.

Errata attribuzione della quota al coniuge divorziato

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Il coniuge superstite però ricorre in Cassazione sollevando, per l'argomento che qui interessa approfondire, i seguenti motivi.

Sul TFR incide anche la convivenza prematrimoniale effettiva e stabile

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La Cassazione accoglie quarto, il quinto e il sesto motivo, mentre dichiara inammissibili tutti gli altri.

Per la Cassazione il terzo motivo in particolare è inammissibile anche perché la Corte di Appello ha ben tenuto conto della minore età della bimba, ma è giunta a ritenere sovrapponibili i bisogni di tutte le figlie perché una delle due maggiorenni ha marito e figlie ed è risultata titolare di un reddito annuo di 3.277,99 euro lordi proveniente da attività sovvenzionata da enti pubblici.

Trattazione unitaria della Cassazione invece per quanto riguarda il quarto, il quinto e il sesto motivo del ricorso, relativi alla ripartizione del TFR tra coniuge divorziato e coniuge superstite.

La Cassazione prima di tirare le fila della decisione finale sui suddetti motivi analizza la normativa di settore e ricorda alcuni dei suoi precedenti, per giungere poi alla conclusione della errata applicazione da parte della Corte di Appello dei principi sanciti proprio dalla giurisprudenza di legittimità.

Il giudice dell'impugnazione infatti avrebbe dovuto seguire la seguente procedura:

Metodo che non equipara il coniuge divorziato agli eventi diritto. La sua posizione infatti si ripercuote solo su quella del coniuge superstite.

Nel caso di specie, in applicazione dei criteri illustrati nella motivazione, la Cassazione ritiene corretta la suddivisione in parti uguali del TFR tra il coniuge superstite e i tre figli del de cuius, per poi procedere al calcolo della quota spettante al coniuge divorziato, alla luce solo di quella spettante al coniuge superstite, dando rilievo alla durata del matrimonio così come della convivenza purché stabile ed effettiva.

Gli Ermellini cassano quindi il provvedimento impugnato, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello territorialmente competente a cui spetterà il compito di determinare la quota d'indennità di buona uscita spettante alla ricorrente (coniuge superstite) nel rispetto dei seguenti principi di diritto:

“In tema di regolazione della crisi coniugale, mentre l'art. 12 bis della legge n. 898/1970 (nel testo aggiunto dall'art 16 della legge n. 74/1987) si inserisce nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi divorziati prevedendo che l'ex coniuge divorziato abbia diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno divorzile, ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale della indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, l'art. 9, comma 3, della legge n. 898/1970 (come sostituito dall'art. 13, della legge n. 74/1987) regola il caso del concorso del coniuge con il coniuge superstite, avente i requisiti per la pensione di reversibilità, e stabilisce che una quota della pensione e degli altri assegni a esso spettante sia attribuita al coniuge divorziato, che sia titolare dell'assegno divorzile di cui all'art. 5.”

“La ripartizione del trattamento di fine rapporto tra coniuge superstite e coniuge divorziato, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata ai sensi dell'art. 9, comma 3 della legge n. 898/970, oltre che sulla base del criterio legale della durata dei matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, e tra questi tenendo conto della durata della convivenza, ove il coniuge interessato alleghi e provi la stabilità e l'effettività della comunione di vita precedente al proprio matrimonio con il de cuius.”

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Data: 28/07/2021 06:00:00
Autore: Annamaria Villafrate