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Addio all'assegno di divorzio se l'ex ha una "relazione stabile"

La Corte di Cassazione chiarisce il concetto di "relazione stabile" ai fini della revoca dell'assegno di divorzio


"Stabile relazione" e revoca dell'assegno di divorzio

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Importante e interessante il contenuto dell'ordinanza n. 12335/2021 (sotto allegata) della Cassazione perché fornisce importanti chiarimenti in relazione ai casi in cui, in presenza di una nuova relazione stabile dell'ex coniuge, viene meno il diritto all'assegno divorzile. Nel caso di specie gli Ermellini condividono le conclusioni della Corte d'Appello, che ha confermato la revoca dell'assegno di divorzio disposta dal Tribunale che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo che l'impegno a lungo termine assunto dal nuovo partner della ex moglie, di garantire per lei il pagamento dei canoni di locazione dell'immobile in cui la stessa risiedeva, non solo è sintomatico di una relazione stabile, ma la stessa è riconducibile a una convivenza stabile, che secondo giurisprudenza di legittimità fa venire meno il diritto all'assegno divorzile. Per capire meglio però ripercorriamo la vicenda fin dall'inizio.

Revoca assegno divorzile alla ex che ha una nuova relazione

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Il Tribunale dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio e revoca alla ex moglie l'assegno di mantenimento riconosciuto in sede presidenziale, in quanto la stessa ha intrattenuto una stabile convivenza, tanto che il nuovo compagno ha prestato garanzia fideiussoria per garantire il pagamento dei canoni dell'appartamento in cui la donna risiedeva.

La donna ricorre in appello, ma la Corte ne respinge le richieste perché alla luce della recente giurisprudenza di legittimità l'esistenza di una stabile relazione dell'ex comporta la negazione dell'assegno divorzile. Nel caso di specie per il Tribunale, la stabile relazione della donna, che per la Corte di Appello "è caratterizzata da una stabile convivenza" in ragione dell'obbligo fideiussorio a lungo termine assunto dal nuovo partner e l'inesistenza di uno squilibrio economico, non giustificano il riconoscimento di un assegno divorzile, tanto più che il marito è già onerato dall'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli avuti con la prima moglie, dal mutuo della casa acquistata in costanza di matrimonio e dalle spese che la nuova unione comporta.

La nuova relazione non si può considerare una "convivenza stabile"

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La donna però contesta detta decisione e ricorre in Cassazione.

Relazione assimilabile a un rapporto coniugale

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La Corte di Cassazione adita dalla ex dichiara il ricorso inammissibile, dichiarando inammissibile il primo motivo e dichiarando assorbito il secondo, così motivando la propria decisione.

Gli Ermellini ricordano che in più occasioni la giurisprudenza di legittimità ha affermato che: "la instaurazione, da parte del coniuge divorziato, di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso."

Non occorre che il potenziale destinatario della misura dimostri che la propria condizione economica sia migliorata. L'intervenuta relazione stabile fa infatti cessare automaticamente il diritto all'assegno divorzile perché "idonea a far ritenere la formazione di una nuova famiglia di fatto."

In tale contesto l'obbligato ha l'onere di dimostrare la sussistenza di una relazione stabile, assimilabile a una relazione coniugale dell'ex coniuge con un nuovo partner, mentre il coniuge destinatario dell'assegno divozile deve dimostrare di non aver creato una nuova famiglia.

Detto questo, per la Cassazione la Corte d'Appello è giunta correttamente alla valutazione delle prove a sua disposizione, senza andare incontro ad alcuna delle violazioni prospettate dalla ricorrente.

La Corte distrettuale infatti basandosi sull'assunto che "l'esistenza, per la parte richiedente, di una relazione stabile con un terzo, assimilabile all'unione coniugale, conduce a negare l'assegno", ha desunto la prova della stabilità della relazione intrattenuta dalla donna dai seguenti elementi:

Data: 23/05/2021 22:00:00
Autore: Annamaria Villafrate