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Nessun mantenimento alla moglie laureata che non accetta lavori umili

La Cassazione accoglie le doglianze del marito: non spetta il mantenimento all'ex che rifiuta le offerte di lavoro inadeguate perchè troppo umili


Mantenimento all'ex che rifiuta offerte di lavoro "inadeguate"

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La Cassazione con l'ordinanza n. 5932/2021 (sotto allegata) accoglie i due motivi con cui il marito contesta il riconoscimento alla moglie di un assegno mensile di mantenimento di 1000 euro, perché la stessa in effetti non si è attivata nella ricerca di un impiego e ha rifiutato offerte di lavoro da lui individuate, solo perché, come spiegato dalla Corte d'Appello, non in linea con il profilo di una laureata. In questo modo però si afferma che il lavoro manuale non è dignitoso e si chiude la porta alla possibilità di acquisire nuove competenze e professionalità. Ma vediamo cosa è successo più in dettaglio.

Il giudice d'appello riconosce alla moglie 1000 euro di mantenimento

Nel corso del giudizio di separazione la Corte d'Appello accoglie le richieste della moglie per quanto riguarda in particolare il riconoscimento di un sostanzioso assegno di mantenimento mensile di 1000 euro, ma il marito non accetta la decisione e impugna la sentenza.

Il mantenimento è dovuto se la moglie rifiuta le offerte d'impiego?

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In sede di ricorso per Cassazione l'uomo solleva infatti 5 motivi di doglianza:

Lavoro manuale dignitoso, si possono anche acquisire nuove professionalità

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La Cassazione con l'ordinanza n. 5932/2021 accoglie il quarto e il quinto motivo del ricorso e dichiara inammissibili gli altri, per le seguenti ragioni.

Per la Corte i primi due motivi del ricorso, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili in quanto il marito tende a ottenere una nuova valutazione dei fatti e una conclusione della vicenda giudiziale a suo favore. La Corte territoriale ha adeguatamente motivato le ragioni per le quali ha ritenuto di addebitare la separazione all'uomo e di disporre nei termini indicati in sentenza l'affidamento dei figli e la loro collocazione prevalente presso la madre. Anche il terzo motivo è inammissibile, perché al pari dei precedenti perché, pur prospettando una violazione di legge, il ricorrente vuole in realtà ottenere una diversa valutazione dei fatti e delle prove.

Fondati invece il quarto e quinto motivo del ricorso, con i quali il ricorrente contesta il riconoscimento e la quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie.

La Corte d'appello infatti giustifica il rifiuto da parte della moglie, laureata, di un lavoro non adeguato al titolo di studio conseguito, così motivando: "il profilo individuale … non va mortificato con possibili occupazioni inadeguate." Il coniuge ha tutto il diritto di rifiutare offerte di lavoro in quanto "è svilente che una persona laureata" che in precedenza ha "goduto di un livello di vita invidiabile, in seguito possa essere condannata al banco della mescita o al badantato."

In questo modo però la Corte viola quanto sancito dall'art 156 c.c. Il giudice infatti per decidere se riconoscere o meno l'assegno di mantenimento al coniuge separato deve valutare anche le sue potenziali capacità di guadagno, tenendo conto di ogni fattore individuale e ambientale, compresa la possibilità di "acquisire professionalità diverse e ulteriori rispetto a quelle possedute in precedenza, o la circostanza che il coniuge abbia ricevuto successivamente alla separazione, effettive offerte di lavoro, ovvero che comunque avrebbe potuto concretamente procurarsi una specifica occupazione."

La Corte invece si limita ad affermare il diritto di rifiutare lavori non in linea con la laurea conseguita, senza però menzionare il tipo di offerte di lavoro respinte. Il diritto al mantenimento deciso dal giudice dell'impugnazione si basa quindi su rilievi astratti perfino "giungendo a negare dignità al lavoro manuale o di assistenza alla persona", trascurando di considerare l'effettiva possibilità della donna di procurarsi da sola redditi adeguati, la volontà di attivarsi nella ricerca di un lavoro e le offerte d'impiego effettivamente respinte.

Data: 08/03/2021 06:00:00
Autore: Annamaria Villafrate