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Rimessione del processo penale

Ai sensi dell'art. 45 c.p.p., il processo penale può essere rimesso ad altro giudice quando la situazione locale può turbarne lo svolgimento


Finalità dell'istituto

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La rimessione nel processo penale è un istituto che attiene all'imparzialità del giudice, cioè ad una delle garanzie tutelate in tema di giusto processo dall'art. 111 della Costituzione.

Essa comporta lo spostamento della sede del processo al ricorrere di determinate condizioni, esterne al procedimento stesso.

Presupposti della rimessione

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In base all'art. 45 c.p.p., la rimessione può essere richiesta ogni qualvolta la situazione nel luogo sede del processo sia ritenuta talmente grave da turbare il processo e non possa essere altrimenti risolta.

In particolare, per giustificare la richiesta di rimessione del processo, la situazione locale deve essere tale da determinare, alternativamente, uno dei seguenti aspetti:

Soggetti legittimati

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Legittimati ad avanzare motivata richiesta di rimessione del processo sono:

La richiesta, che dovrà dimostrare l'esistenza di una situazione come sopra descritta e il suo carattere turbativo per il processo, può essere proposta in ogni stato e grado del processo di merito ed è depositata, insieme alla documentazione che si ritiene opportuna, nella cancelleria del giudice procedente.

Quest'ultimo trasmette immediatamente la richiesta e la relativa documentazione alla Corte di Cassazione, cui spetta la decisione in merito. Il giudice ha, inoltre, facoltà di trasmettere alla Corte anche sue eventuali osservazioni.

Sospensione del processo

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La richiesta di rimessione può comportare la sospensione del procedimento, se ciò sia ritenuto opportuno dal giudice o dalla stessa Corte di Cassazione. In tali casi, il provvedimento è adottato con ordinanza.

Il processo deve essere obbligatoriamente sospeso prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione, salvo il compimento di atti urgenti.

Si applica, nei casi sopra descritti, la sospensione dei termini di prescrizione ex art. 159 c.p. e dei termini di durata massima di custodia cautelare ex art. 303 c.p.

Provvedimenti della Corte di Cassazione

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La Corte di Cassazione decide in camera di consiglio, assunte eventuali ulteriori informazioni.

In caso di accoglimento della richiesta di rimessione, l'ordinanza viene comunicata senza ritardo al giudice procedente e a quello designato. Di conseguenza, il giudice procedente trasmette immediatamente gli atti al giudice designato, e quest'ultimo dispone la rinnovazione degli atti precedentemente compiuti, se viene richiesto in tal senso dalle parti.

Il codice prevede, inoltre, che la Corte possa sanzionare con ammenda la parte privata la cui richiesta di rimessione sia stata rigettata o ritenuta inammissibile.

Individuazione del giudice da designare

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Quanto all'individuazione del giudice designato a seguito di accoglimento della richiesta di rimessione, occorre precisare che la Corte di Cassazione è vincolata a rispettare le tabelle di cui all'art. 1 disp. att. del codice di rito.

Tale previsione, del resto, risponde alla necessità di garantire il rispetto del dettato dell'art. 25 della Costituzione, in base al quale nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Anche quando occorre procedere allo spostamento della sede del processo per rimessione, quindi, la deroga alla competenza per territorio è regolata da norme che consentono di conoscere in anticipo quale dovrà essere il giudice designato.

Data: 28/02/2021 06:00:00
Autore: Marco Sicolo