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Il congedo parentale per assistere il figlio non conta per la tredicesima

Per la Cassazione, ai fini del calcolo della tredicesima mensilità non rileva il congedo di cui la lavoratrice ha beneficiato per assistere il figlio affetto da leucemia


Congedo parentale ai fini della tredicesima

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L'ordinanza n. 24206/2020 (sotto allegata) della Cassazione, nel respingere il ricorso di una lavoratrice, chiarisce che ai fini della tredicesima non rileva il congedo concesso per assistere il figlio malato e che non si verifica alcuna discriminazione rispetto a quanto accade per il congedo di maternità, perché la nascita di un figlio è un evento unico e palesemente diverso. Ma vediamo perché gli Ermellini si sono pronunciati in questo modo.

Una lavoratrice nel 2006 fruisce del congedo parentale per assistere il figlio minore affetto da leucemia. Agisce quindi in giudizio per chiedere il riconoscimento delle quote di tredicesima, della rivalutazione e degli interessi maturati sulle retribuzioni pagate tardivamente, il tutto relativamente al suddetto periodo e il risarcimento del danno di 100.000 euro per i ritardi sopra indicati e per la mancata comunicazione da parte della PA, durante il periodo in cui è stata assente, della data della prova orale di un concorso interno e del fatto che il datore stava contattando i soggetti in graduatoria per la firma del contratto. Tutte informazioni di cui la stessa veniva a conoscenza tramite i colleghi.

Il giudice di primo grado rigetta tutte le richieste della donna, ma la Corte d'Appello , in parziale riforma della precedente sentenza, riconosce alla lavoratrice il diritto alla maggior somma tra interessi e rivalutazione per i pregressi pagamenti tardivi, disattendendo invece la domanda relativa alle quote della tredicesima in quanto l'art. 43 comma 2 del dlgs n. 151/2001, prima delle modifiche operate dal dlgs n. 119/2011, escludeva dal calcolo della tredicesima mensilità i periodi di congedo parentale.

Discriminante non riconoscere ai fini della tredicesima i congedi

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La lavoratrice ricorre quindi in Cassazione ove solleva quattro motivi di doglianza.

Con il primo fa presente che l'art. 42 comma 5 del dlgs n. 151/2001 nella versione precedente alle modifiche apportate dal dlgs n. 119/2011 rinviava alla regole sull'indennità di maternità e quindi all'art. 22, che riconosceva ai fini del calcolo della tredicesima anche il periodo di congedo. Diversamente, sollevando la questione con il secondo motivo, si realizzerebbe una discriminazione tra congedo di maternità e congedo per assistere figlio disabile, se quest'ultimo non deve essere preso in considerazione per il calcolo della tredicesima.

Con il terzo e quarto motivo invece la lavoratrice censura la sentenza d'appello per non essersi pronunciata sull'eccezione di omessa pronuncia da parte del Tribunale sulla domanda risarcitoria e per non aver esaminato il complesso delle condotte illegittime da cui è derivato il danno richiesto.

Il congedo per assistere il figlio malato non rileva ai fini della tredicesima

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Con l'ordinanza n. 24206/2020 la Cassazione rigetta il ricorso avanzato dalla lavoratrice per le ragioni che si vanno ad esporre.

I primi due motivi per gli Ermellini sono infondati perché, come sancito esplicitamente anche prima della novella del 2011, il congedo parentale richiesto per assistere il figlio non rileva ai fini del conteggio della tredicesima, così come per la maturazione delle ferie e per il TFR. La lavoratrice inoltre erra nell'invocare la discriminazione per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, di chi fruisce del congedo per assistere, come nel suo caso, un figlio malato, rispetto al congedo di maternità, poiché quest'ultimo viene associato ad un evento unico e palesemente diverso, come l'arrivo di un figlio.

Inammissibili il terzo e quarto motivo del ricorso per carenza di specificità, poiché la lavoratrice non ha trascritto i passaggi necessari della motivazione della sentenza del Tribunale, per consentire alla Corte di constatare le deduzioni e le allegazioni svolte tempestivamente e la sussistenza del vizio denunciato in appello, per non costringere la Corte a ricercare in autonomia negli atti i profili eventualmente rilevanti.

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Data: 08/11/2020 06:00:00
Autore: Annamaria Villafrate