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Leasing: la perdita del bene e la liquidazione dell'indennizzo

Le recenti decisioni della Corte di Cassazione sulla perdita del bene nel contratto di leasing e la liquidazione dell'indennizzo


Contratto di leasing, contratto di assicurazione e onere della prova

Il contratto di assicurazione per il perimento del bene, obbliga l'assicuratore a corrispondere l'indennizzo e non ha alcun collegamento con le sorti del contratto di leasing.

In caso di furto del bene, pertanto, si realizzano due effetti diversi: la risoluzione del contratto di leasing (che tra l'altro diventa a prestazione impossibile) ed il pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore. Se i contratti fossero collegati avrebbero uguale sorte, e, risolto il leasing, verrebbe meno l'interesse a mantenere in piedi l'assicurazione, quindi, il leasing mantiene la sua causa (concessione di godimento del bene) e cosi il contratto di assicurazione.
Qualora, prima del pagamento dell'indennizzo assicurativo, il bene fosse stato ritrovato e restituito al proprietario, la sua restituzione impedisce di considerare avverato l'evento, ossia la perdita di disponibilità del bene stesso. Il ritrovamento e la restituzione escludono, pertanto, l'obbligazione dell'assicurazione nello schema del contrato aleatorio.
Con dette osservazioni la Cassazione Civile n. 31076/2019 ha ritenuto, inoltre, che l'onere di dimostrare che il bene " …aveva subito danni ed aveva subito un deterioramento o una perdita di valore tra il furto ed il ritrovamento gravava sulla proprietaria del bene…" stante che "… la prova del danno incombe a chi ne chiede il risarcimento e non al soggetto eventualmente obbligato a corrisponderlo.".

La liquidazione del bene perduto a favore del finanziatore

Nell'ambito, poi, dell'attribuzione del principio di diritto del finanziatore di ricevere la somma utilizzata per l'acquisto del bene assicurato e quindi di soddisfarsi, nel caso di furto, sull'eventuale indennità dovuta dall'assicuratore (cosiddetta appendice di vincolo) ".. crea un collegamento tra il contratto di assicurazione ed il contratto di finanziamento che estende ad ognuno gli effetti della invalidità della sopravvenuta inefficacia o della risoluzione dell'altro, senza pregiudicare la loro autonomia ad ogni altro effetto; ne consegue che, in caso di furto della cosa acquistata con il finanziamento, il pagamento, in virtù dell'appendice di vincolo, dell'indennizzo al finanziatore ha l'effetto di ridurre il credito del finanziatore verso l'utilizzatore, che rimane obbligato per l'eccedenza, in base all'autonomo e distinto contratto di finanziamento." (Corte di Cassazione Civile n.18551/2019).

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Data: 19/09/2020 14:30:00
Autore: Roberto Paternic�