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Cliente defunto, chi paga l'avvocato?

Per la Cassazione chi eccepisce l'esistenza di altri coeredi e la divisione pro quota del debito ereditario deve provarne esistenza, consistenza numerica, titolo alla successione e qualifica di eredi


Chi paga i compensi all'avvocato se il cliente muore?

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Alla morte di una persona si trasmettono agli eredi anche i suoi debiti. Per evitare di ereditare le passività sarà necessario rinunciare all'eredità oppure, in alternativa, optare per l'accettazione con beneficio di inventario al fine di valutare preventivamente il quadro complessivo del patrimonio del defunto, inclusi i debiti che gravano sull'eredità.
Per approfondimenti: Eredità: la ripartizione dei debiti tra gli eredi
Quanto alla ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi, l'art. 752 c.c. precisa che i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari (ovvero i debiti che sorgono a capo degli eredi in dipendenza della successione) in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.
L'art. 754 c.c., che disciplina i rapporti tra coerede e creditori del defunto, stabilisce che gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria e ipotecariamente per l'intero.
Anche per i debiti del de cuius con il proprio avvocato, dunque, risponderanno di norma gli eredi che pagheranno al legale la parcella per l'attività svolta in favore del defunto. Tuttavia, qualora uno di essi, in presenza di un debito ereditario, voglia eccepire l'esistenza di altri coeredi, nonché la divisione pro quota del debito ereditario, dovrà provarne esistenza, consistenza numerica, titolo alla successione e la stessa qualifica di eredi.


Lo ha precisato la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nella sentenza n. 17122/2020 (qui sotto allegata) pronunciandosi nella vicenda che ha visto contrapposti un avvocato e la moglie di un uomo, in qualità di erede dello stesso.

Cliente defunto e pagamento parcella all'avvocato

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Il legale aveva ottenuto, in sede di merito, la condanna della donna al pagamento del compenso professionale spettante per l'attività difensiva svolta in favore del de cuius in un procedimento di separazione giudiziale, poi dichiarato estinto.

Ricorre in Cassazione la stessa erede ritenendo che il Tribunale l'avesse ingiustamente condannata a pagare l'intera somma liquidata all'avvocato, sull'erroneo presupposto che fosse lei l'unica erede, nonostante non esista "nell'ordinamento nessuna disposizione di legge che stabilisce che in presenza di più chiamati all'eredità - come nel caso in esame - chi accetta l'eredità e assume di conseguenza la qualità di erede deve pagare interamente un debito ereditario".

In realtà, il Tribunale ha affermato che l'obbligo della ricorrente del pagamento dell'intera somma essendo pacifica la sua qualità di erede, e non avendo la stessa provato la medesima qualità di erede in capo ai fratelli e delle sorelle del marito.

Pur avendo dedotto il concorso, nella successione legittima, anche dei fratelli e sorelle del defunto, la signora ha presentato una documentazione ritenuta insufficiente dal giudice, essendosi limitata a depositare la mera "copia certificato anagrafico dei figli procreati" dai genitori del defunto. Così facendo, la ricorrente ha al più provato la mera qualità di chiamati all'eredità dei germani del marito, come sottolineato dal giudice a quo.

L'esistenza di altri coeredi

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La sentenza richiama un orientamento giurisprudenziale secondo cui colui che eccepisce l'esistenza di altri coeredi, nonché la divisione "pro quota" del debito ereditario, ha "l'onere di provarne l'esistenza, la consistenza numerica (agli effetti della eccepita divisione del debito in proporzione della rispettiva quota ereditaria), il titolo alla successione e la stessa qualifica di eredi" (così Cass. 2291/1996), prova che il Tribunale ha correttamente ritenuto non essere stata fornita nel caso in esame.

Inconferente viene dunque ritenuto il riferimento, operato dalla ricorrente, all'orientamento che distingue tra l'ambito di operatività dell'art. 752 c.c., che concerne i rapporti tra coeredi, e quello dell'art. 754 c.c., in base al quale i creditori possono pretendere nei confronti di ciascun erede l'adempimento della prestazione divisibile in misura non eccedente la rispettiva quota ereditaria. Il ricorso va quindi rigettato.




Data: 22/08/2020 02:00:00
Autore: Lucia Izzo