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Beni giuridici

In base all'art. 810 del codice civile, i beni giuridici sono le cose che possono formare oggetto di diritti e si distinguono tra beni mobili ed immobili


Definizione di beni

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Il codice civile definisce i beni come "le cose che possono formare oggetto di diritti" (art. 810 c.c.).

Più nello specifico, è possibile definire bene qualunque cosa possa essere oggetto di appropriazione e utilizzata per soddisfare un bisogno dell'uomo.

Inteso in questo senso, pertanto, non sempre il concetto di bene coincide con quello di cosa. Ad esempio, cose come l'aria o il mare, che non sono suscettibili di appropriazione e si trovano in quantità illimitata in natura, non sono giuridicamente considerate beni o al limite sono definibili come res communes omnium, cioè beni comuni appartenenti a tutti.

D'altro canto, vi sono anche beni giuridici che non sono cose in senso stretto, nel senso che sono concetti astratti che non si possono "toccare con mano": si pensi alle quote societarie o alle opere dell'ingegno, che pure sono oggetto di tutela giuridica (ad esempio, dalle varie norme in materia di diritto d'autore e copyright).

Distinzioni tra beni. Beni mobili e immobili

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La principale distinzione in materia di beni è quella tra beni mobili e beni immobili: questi ultimi sono quelli in qualche modo ancorati al terreno o incorporati al suolo. Si pensi agli alberi, ai corsi d'acqua e al suolo stesso, e naturalmente anche alle cose che vi sono incorporate artificialmente, come case, edifici e manufatti edilizi.

I beni mobili, invece, ricevono dal codice una definizione residuale perché, come dispone l'art. 812 c.c., sono tutti quelli che non possono essere considerati immobili (tra i beni mobili sono ricomprese anche le energie naturali, v. art. 814 c.c.).

Come noto, la principale differenza sul piano giuridico tra tali beni risiede nelle modalità di circolazione dei diritti che li riguardano; in particolare, per il trasferimento dei diritti sui beni immobili sono previste forme e adempimenti particolari (forma scritta e trascrizione).

Un caso particolare è rappresentato dai beni mobili registrati (es. automobili e navi), cui si applicano le norme previste per i beni immobili in tema di forma e pubblicità dell'atto di trasferimento (v. art. 815 c.c.).

Altre classificazioni dei beni

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Altre classiche distinzioni che si operano nella classificazione dei beni sono le seguenti:

Relazioni tra beni

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I beni giuridici possono essere in relazione tra di loro come segue:

Abbiamo poi dei particolari tipi di beni, come le universalità di beni ex art. 816 c.c. (appartenenti ad un unico soggetto e aventi destinazione unitaria) e i frutti (naturali, come i prodotti agricoli, o civili, come gli interessi o i canoni d'affitto), che sono beni provenienti da altri beni.

Vedi anche la nostra guida sui beni demaniali e sui beni appartenenti allo Stato e agli enti pubblici.

Data: 25/06/2020 16:00:00
Autore: Marco Sicolo