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Pulizia notturna strade e multa per le auto in sosta

Quando scatta la sanzione per i veicoli in divieto di sosta a causa della pulizia notturna strade e come è possibile tutelarsi in caso di segnaletica carente


di Lucia Izzo - La pulizia notturna delle strade può rivelarsi un vero e proprio incubo per chi lascia le auto parcheggiate. Spesso, infatti, l'operazione di pulizia si accompagna a un vortice di contravvenzioni nei confronti di coloro che "dimenticano" i veicoli in zone in cui viene stabilito il divieto di sosta.

Spesso si tratta di divieti temporanei e stabiliti in via "straordinaria" con riferimento a determinati giorni e orari proprio per consentire le operazioni di spazzamento notturno. A tal fine è necessario che vi sia una segnaletica ad hoc per informare gli utenti della strada.

Divieto di sosta per pulizia notturna strade

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L'art. 6, comma 4, del Codice della Strada, consente all'ente proprietario della strada di vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di 48 ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati. Nei centri abitati i Comuni possono adottare tale provvedimento con ordinanza del sindaco.
La segnaletica che informa la cittadinanza del divieto di sosta a causa della pulizia delle strada deve, dunque, essere posizionata almeno 48 ore prima e rispettare le prescrizioni di legge. Si rammenta che hanno priorità rispetto alla segnaletica permanente quei segnali collocati temporaneamente per imporre prescrizioni proprio come nel caso del divieto di sosta in occasione del lavaggio strade.
Qualora tale segnale stradale manchi o non sia stato apposto nei tempi e con le modalità previste, dunque, sarà possibile impugnare la sanzione e ricorrere al Prefetto o al Giudice di Pace.

Lavaggio strade: quali sanzioni

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Chi non rispetta il divieto di sosta nei centri abitati, rischia la sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da 42 a 173 euro. Si rammenta che, qualora la multa venga pagata entro 5 giorni dall'accertamento.

Inoltre, ai sensi dell'art. 159 del Codice della Strada, i Comuni e gli altri enti proprietari della strada possono anche stabilire, oltre alla multa, la rimozione forzata dei veicoli lasciati in divieto di sosta. In tal caso, il segnale di divieto di sosta dovrà essere integrato dall'apposito pannello aggiuntivo che informa della rimozione.

Il ricorso contro la sanzione

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Di solito, dunque, il segnale di divieto di sosta temporaneo è rappresentato da un segnale composito che deve essere ben visibile: in pratica, deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente e il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità.
Se i segnali non sono visibili essi risultano inidonei alla funzione che dovrebbero assolvere e ciò rende illegittima la sanzione inflitta (Cass. n. 6127/2008). Senza contare che l'art. 38 5° comma del C.d.S. prevede caratteristiche precise in ordine alle dimensioni, all'apposizione e applicazione (distanze e altezze) dei segnali.

Pertanto, anche un segnale non conforme alle norme del Regolamento (per quanto riguarda installazione, dimensioni, visibilità e così via) rende la sanzione illegittima qualora non consenta all'utente della strada di percepire la prescrizione imposta e di uniformare in tempo utile il proprio comportamento.
Sul punto si è espresso il Prefetto della Provincia di Milano nel provvedimento del 27/04/2020 (sotto allegato). A seguito della verifica operata dall'organo accertatore, la vicenda si è così conclusa a favore del conducente, assistito dai tecnici di ZTLMilano, che era stato multato per aver sostato in località vietata per la pulizia della strada senza aver eseguito tempestivamente la rimozione del veicolo. Il conducente aveva denunciato, tra l'altro, difetto dimensionale dei segnali, non conformità dell'ordine di posa dei segnali, difetto di leggibilità e distanze delle scritte, nonché difetto di visibilità per presenza di ostacolo.
Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento
Data: 25/05/2020 14:00:00
Autore: Lucia Izzo