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Reato di usurpazione

Il reato di usurpazione ex art. 631 c.p. sanziona le condotte di rimozione o alterazione dei termini per finalità di appropriamento degli altrui immobili


L'art. 631 del codice penale

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L'art. 631 del Codice Penale sanziona la condotta di coloro i quali, per appropriarsi, in tutto o in parte, dell'altrui cosa immobile, ne rimuovano o alterino i termini. I termini sono quei segni distintivi atti a demarcare la linea di confine tra due o più fondi.

Per completezza espositiva si riporta il dispositivo della norma: "Chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte, dell'altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206".

Ratio del reato di usurpazione

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Il delitto di cui all'art. 631 c.p. rientra nel novero dei delitti contro il patrimonio, dacché bene giuridico meritevole di tutela è la proprietà privata. Si tratta di un reato procedibile a querela della persona offesa che può essere commesso da chiunque (non si tratta di reato proprio). Invero l'illecito cennato è un reato a consumazione istantanea, dacchè la condotta si esaurisce al momento in cui il termine viene divelto.

La condotta sanzionata dall'art. 631 c.p.

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La norma penale in oggetto mira a reprimere chiunque vada a rimuovere o ad alterare i termini frapposti tra due o più fondi ed atti a demarcare le rispettive proprietà. Rilevato che non è possibile compiere il furto di beni immobili, la norma si propone di reprimere tutte quelle condotte tese a rimuovere o modificare i segni distintivi atti a delimitare i confini delle proprietà fondiarie. Diversa è, tuttavia, l'ipotesi di colui il quale agisca nell'esercizio di un preteso diritto, poiché in tal caso si configura il diverso reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, previsto dall'art. 392 c.p.. Il reato si configura anche quando i termini siano apposti non dal proprietario ma anche dal possessore e può essere commesso anche da persona diversa dal proprietario o dal possessore del terreno a favore del quale si verifica l'usurpazione.

La pena per il reato di usurpazione

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Il delitto di usurpazione è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206.

Elemento soggettivo

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Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 631 c.p. è richiesto il dolo specifico, ovvero la volontà cosciente di rimuovere o alterare i termini al fine di appropriarsi della cosa immobile altrui. Di conseguenza è richiesta finanche la piena consapevolezza dell'altruità del bene, rapportandosi il soggetto agente alla res uti dominus.

Data: 01/10/2022 12:00:00
Autore: Daniele Paolanti