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Cassazione e coronavirus: impossibilità deposito telematico e novità su procedimenti

La Suprema Corte rende note le ultime modifiche ai procedimenti civili e penali e segnala il problema del deposito telematico degli atti


di Annamaria Villafrate - La Cassazione con il decreto n. 47 del 31 marzo 2020 (sotto allegato) rende note le ultime modifiche ai procedimenti civili e penali che si tengono davanti alla Corte di legittimità, mentre con la relazione n. 28 del 1 aprile 2020 (sotto allegata), che descrive nel dettaglio i cambiamenti apportati al procedimento civile, segnala la problematica relativa al deposito telematico degli atti.

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Il primo Presidente della Corte di Cassazione con il decreto n. 47 del 31 marzo 2020, premesso che:

si provvede a integrare il decreto n. 36 del 13 marzo 2020, nei termini che si vanno a illustrare.

Le novità per i procedimenti civili

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Queste le novità introdotte per il settore civile.

Le novità per i procedimenti penali

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Per quanto riguarda il settore penale sono invece previste le seguenti novità:

Regole comuni ai procedimenti civili e penali

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La Cassazione comunica inoltre le seguenti regole comuni ai procedimenti civili e penali.

Impossibile depositare gli atti in modalità telematica

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Con la relazione n. 28 del 1 aprile 2020 l'Ufficio del Massimario, nel trattare in dettaglio tutte le modifiche apportate ai procedimenti civili in sede di Cassazione fa presente che nei processi che si svolgono di fronte alla Corte di legittimità non è possibile procedere alla trasmissione e al deposito telematico degli atti di parte e del giudice, diversamente a quanto consentito nelle sedi di merito civili, di primo grado e d'appello.

Il Governo sta presentando il maxi-emendamento al d.d.l. S.1766 di conversione in legge del d.l. n. 18/2020, che prevede l'introduzione del comma 11-bis. all'art. 83, il quale stabilisce che, nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione "sino al 30 giugno 2020, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L'attivazione del servizio è preceduta da un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici."

Detto questo è necessario capire, anche se solo in via temporanea (fino al 30 giungo 2020), il Primo Presidente può autorizzare le parti a depositare i propri scritti difensivi (memorie ex artt. 378, 380-bis e 380-bis.1 c.p.c) a mezzo posta elettronica certificata (d.lgs. n. 68/2005), come hanno stabilito i decreti del Primo Presidente n. 36 e n. 47 del 2020, prima per il settore penale e poi per quello civile che permettono ai difensori di "far pervenire alla Corte motivi aggiunti e memorie a mezzo pec (…) secondo le modalità tecniche che saranno successivamente indicate."

Premessa l'opportunità d'individuare le modalità tecniche necessarie per la trasmissione telematica non si può ignorare la problematica che riguarda la forma dell'atto, per le seguenti ragioni:

Data: 02/04/2020 17:00:00
Autore: Annamaria Villafrate