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Avvocati: abbonati i crediti formativi per il 2020

Il CNF dispone che il 2020 non conta ai fini della formazione, bastano 5 crediti per adempiere l'obbligo formativo e i crediti formativi 2020 sono compensabili. Provvedimenti importanti anche per i tirocini


di Annamaria Villafrate: il CNF torna a dare indicazione importanti agli avvocati e ai tirocinanti, alla luce dell'emergenza Covid19. Con la delibera n. 168 del 20 marzo (sotto allegata) adotta importanti provvedimenti in materia di formazione e tirocinio, mentre con la scheda di lettura del 23 marzo 2020 (sotto allegata) fornisce alcune importanti raccomandazioni per lo svolgimento in sicurezza delle attività professionali a causa della mancata sospensione delle stesse.

Formazione continua: le disposizioni del CNF per l'emergenza

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Con la delibera n. 168 il CNF, alla luce dell'emergenza del Coronavirus, che impone di adottare provvedimenti uniformi sull'intero territorio nazionale in materia di formazione e tirocinio e in deroga all'art. 12 del 16/07/2014 e successive modifiche del Regolamento CNF, detta le seguenti regole:

Tirocinio e corsi da remoto

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Con detta delibera il CNF, alla luce della sospensione dell'attività giudiziaria, della limitazione dello svolgimento delle attività presso gli studi professionali e gli uffici legali delle PA e dell'arresto temporaneo dell'attività didattica, invita gli iscritti a promuovere modalità di lavoro da remoto anche per i tirocinanti.

I COA sono invitati a sospendere i colloqui per il rilascio delle abilitazioni e i certificati di compiuto tirocinio e a promuovere attività formative a distanza.

Le Scuole Forensi sono invitate a consentire lo svolgimento delle attività di formazione, quando possibile, a distanza.

Il CNF delibera infine di presentare al Ministro della Giustizia una richiesta di provvedimento in deroga, al fine di consentire il rilascio del certificato di compiuto tirocinio anche nel caso in cui il tirocinante non abbia ancora preso parte 20 udienze previste per il semestre 1 gennaio 2020 – 30 giugno 2020.

Indicazioni avvocati per la mancata sospensione delle attività professionali

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Il DPCM del 22 marzo 2020, con effetto dal 23 marzo fino al 3 aprile, dispone la sospensione di tutta una serie di attività, tra le quali non figurano quelle professionali.

Sono salve quindi le disposizioni del DPCM 11 marzo 2020 in cui si raccomandava di:

Restano salve le misure più restrittive disposte dalla autorità regionali e/o comunali.

Data: 24/03/2020 14:00:00
Autore: Annamaria Villafrate