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Cassazione: affitto dovuto anche se mancano le chiavi del secondo ingresso

Per la Cassazione, i canoni sono dovuti anche se non si hanno le chiavi del secondo ingresso e lo sfratto va avanti anche se l'impianto non è a norma


di Annamaria Villafrate - L'ordinanza della Cassazione n. 7481/2020 (sotto allegata) dichiara inammissibile il ricorso presentato da una s.r.l a cui è stato intimato lo sfratto per morosità ed è stato ingiunto il pagamento dei canoni arretrati oltre interessi. Nei vari motivi del ricorso sono state addotte ragioni che per gli Ermellini non possono giustificare il mancato pagamento dei canoni e lo sfratto che ne è conseguito. Non rileva infatti la mancata consegna delle chiavi di un secondo ingresso dell'immobile locato perché l'accesso era comunque consentito da un'altra entrata, così come non rileva che l'impianto elettrico non fosse a norma. A queste spese avrebbe potuto provvedere direttamente la conduttrice, salvo poi chiedere il rimborso alla società locatrice.

Sfratto per morosità e ingiunzione pagamento canoni scaduti

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Una società immobiliare intima lo sfratto di morosità con citazione per la convalida e ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti a una s.r.l, che si costituisce e propone domanda riconvenzionale con cui chiede il risarcimento del danno. Disposto il rilascio dell'immobile il Tribunale accoglie la domanda di risoluzione per inadempimento della s.r.l conduttrice e la condanna al pagamento di 33.626,00 oltre interessi.

La s.r.l conduttrice ricorre alla Corte D'Appello, che però respinge la domanda, rilevando sulla circostanza dell'impedimento ad accedere all'immobile che: "rilevato preliminarmente come l'appellante non contesti puntualmente la allegazione di controparte, secondo la quale quest'ultima reiteratamente offrì al conduttore le nuove chiavi della porta, si osserva come, comunque, l'immobile fosse dotato di due porte di talché l'accesso allo stesso sarebbe stato in ogni modo consentito."

Per quanto riguarda la questione del mancato adeguamento degli impianti da parte de locatore, la Corte rileva la genericità della formulazione della doglianza e il fatto che a tale messa a norma avrebbe potuto provvedere la conduttrice salvo poi il diritto di chiedere alla locatrice la restituzione delle somme relative alle spese sostenute.

Sul motivo con cui la conduttrice lamenta la mancata assunzione delle prove richieste la Corte fa presente che l'istanza relativa alla C.t.u deve considerarsi meramente esplorativa. Non sono stati infatti specificati i profili di vizio sui quali la C.t.u si sarebbe dovuta concentrare. Sula questione del computo dei canoni di locazione al lordo dell'Iva la Corte rileva che la conduttrice non vi è soggetta perché esportatore abituale, mentre su quello del danno rileva la mancanza di prova su come lo stesso possa considerarsi diretta conseguenza del comportamento di controparte e di come la valutazione equitativa, in ogni caso, non può supplire al mancato adempimento dell'onere probatorio.

Canone di locazione e ingresso non accessibile

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La Cassazione con ordinanza n.748172020 dichiara il ricorso inammissibile per le ragioni che si vanno ad esporre.

Affitto dovuto anche se il secondo ingresso non è accessibile

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- Sfratto: come procedere al rilascio dell'immobile

Data: 19/04/2020 12:30:00
Autore: Annamaria Villafrate