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Agenzia Entrate - Risoluzione su previdenza integrativa

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che le somme erogate dalle forme pensionistiche complementari, sia in forma di trattamento periodico che in forma di capitale, costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Le prestazioni erogate dai fondi pensione, tuttavia, a seconda che consistano nell'erogazione di un trattamento periodico oppure di una somma "una tantum", soggiacciono ad una diversa disciplina tributaria per quanto concerne le modalita' concrete di determinazione dell'imponibile e di applicazione del tributo (Agenzia delle Entrate, Risoluzione 12 settembre 2002, n.299/E - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Artt. 12 e 13 del TUIR - Detrazioni d'imposta). Data: 19/09/2002
Autore: www.filodiritto.com