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Consulta: ai domiciliari le madri con figli disabili

La Corte Costituzionale ha bocciato l'art. 47-quinquie 1° comma dell'ordinamento penitenziario laddove non prevede la detenzione domiciliare per le madri con figli gravemente disabili


di Redazione - Ai domiciliari le madri con figli gravemente disabili, a prescindere dall'età del bambino e dalla durata della pena, a meno che il giudice non riscontri un concreto pericolo per la sicurezza pubblica. È quanto ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza n. 18/2020 depositata ieri (relatrice la presidente Marta Cartabia).

Incostituzionale l'art. 47-quinquies 1° co. Ordinamento penitenziario

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Il giudice delle leggi, con la decisione sotto allegata, ha bocciato l'art. 47-quinquies, 1° comma dell'Ordinamento penitenziario (legge n. 354/1975), laddove non prevede che la detenzione domiciliare "speciale" sia concessa anche alle madri di figli con più di dieci anni, se affetti da grave disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

Rimosso il limite di età di 10 anni del figlio disabile

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Nel solco di quanto già affermato nel 2003 sulla detenzione domiciliare "ordinaria" (sentenza n. 350, relatrice Fernanda Contri), i giudici hanno ora rimosso anche per la detenzione domiciliare 'speciale' il limite di età dei dieci anni del figlio affetto da grave disabilità. Questa misura, infatti, anticipa il comunicato stampa della Corte, "è finalizzata principalmente a tutelare il figlio, terzo incolpevole, bisognoso del rapporto quotidiano e delle cure della madre ristretta in carcere".

Consulta: va tutelata la vulnerabilità dei più fragili

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La sentenza, scrive la Consulta, "si inserisce nell'ambito di una copiosa giurisprudenza costituzionale che considera le relazioni umane più prossime, specialmente familiari, fattori determinanti per la tutela effettiva delle persone più fragili".

Per tale motivo la Corte costituzionale ha ritenuto che la detenzione domiciliare debba essere concessa alla madre di un figlio gravemente disabile, "considerata la sua particolare vulnerabilità fisica e psichica, qualunque sia l'età, anche in nome della protezione della maternità (articolo 31 Costituzione), cioè del legame tra madre e figlio, che non si esaurisce affatto nelle prime fasi di vita del bambino".

Data: 15/02/2020 15:00:00
Autore: Redazione