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Fino a 6 anni di carcere per chi molesta una donna sul lavoro

All'esame della commissione del Senato il disegno di legge che introduce il reato di molestie sul luogo di lavoro. Pene fino a 6 anni di carcere


di Annamaria Villafrate - Assegnato all'undicesima Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede referente il 30 gennaio 2020 il ddl n. 1597 (sotto allegato) finalizzato a contrastare le molestie sessuali sui luoghi di lavoro e a conferire deleghe al Governo in materia di riordino dei comitati di parità e pari opportunità. Un disegno, frutto del lavoro della commissione d'inchiesta sul femminicidio e la violenza di genere, che non si limita a punire chi mette in atto condotte moleste o violente in danno delle colleghe, ma che interviene a monte del problema, predisponendo un nuovo modello organizzativo, istituendo un organismo di controllo e attribuendo poteri specifici agli Ispettorati. Da segnalare infine l'impegno del Ministero del lavoro nel promuovere campagne di sensibilizzazione sul fenomeno delle molestie e sugli strumenti di tutela previsti per chi denuncia.

Arriva il reato di molestie sul posto di lavoro

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Il nuovo reato di molestie sessuali sul posto di lavoro punisce chi, con minacce atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, in forma verbale o gestuale, molesta o reca disturbo a qualcuno, violandone la dignità. La pena prevista va dai 2 ai 4 anni di reclusione, che possono diventare 3 o 6 se dal fatto commesso nell'ambito di un rapporto di educazione, istruzione, formazione, lavoro, apprendistato, reclutamento o selezione, se abusando dell'autorità o di relazioni d'ufficio, deriva un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Il delitto è punibile a querela irrevocabile della persona offesa, che può essere presentata entro 12 mesi dal fatto. Al reato si applicano le aggravanti comuni previste dall'art. 61 c.p.

Comitati unici nelle PA per contrastare le molestie sul posto di lavoro

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Prevista l'istituzione di Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità nelle PA per contrastare le molestie e valorizzare il benessere dei lavoratori contro ogni forma di discriminazione. Alle PA il compito d'informare i dipendenti su ruolo, funzioni, competenze e recapiti dei Comitati Unici, predisporre piani formativi per i dirigenti e i componenti dei comitati e adottare codici etici di condotta per prevenire le molestie, anche sessuali, sul posto di lavoro.

Poteri di vigilanza all'Ispettorato del Lavoro

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Il disegno prevede che, nel momento in cui viene avanzata una querela per molestie, anche sessuali sul posto di lavoro, l'Ispettorato del lavoro ha il compito di vigilare sullo stato del rapporto di lavoro della o del denunciante per assicurarne la tutela. In caso di dimissioni volontarie sono chiamate a intervenire anche la organizzazioni sindacali.

Riordino organismi e comitati di parità e pari opportunità

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Entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento il Governo deve provvedere alla emanazione di diversi decreti legislativi per riordinare gli organismi e i comitati di parità e pari opportunità nel rispetto di precisi principi e criteri direttivi, che devono essere adottati su proposta del presidente del Consiglio, di concento con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, il Ministro del Lavoro e quello dell'Economia e delle Finanze. Sugli schemi dei decreti devono esprimersi le Commissioni competenti e il Governo, sempre con decreto, può provvedere alla correzione dei suddetti schemi.

Misure governative per il contrasto del fenomeno

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Il Governo viene inoltre delegato ad adottare, sempre nel termine di 6 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti per contrastare ogni forma di violenza e molestia sul posto di lavoro:

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Data: 21/02/2020 05:00:00
Autore: Annamaria Villafrate