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Videosorveglianza: le linee guida UE

Ecco cosa prevedono le linee guida UE sul trattamento dei dati personali attraverso i dispositivi di videosorveglianza


di Annamaria Villafrate - L'utilizzo dei sistemi di video sorveglianza hanno un impatto enorme sulla privacy delle persone. Per questo è importante adottare misure in grado di contrastare l'utilizzo improprio delle telecamere, per scopi che esulano dalla sicurezza. Da qui la necessità di rispettare i principi generali sanciti dal Gdpr. Se da una parte infatti i sistemi di videosorveglianza sono diventati "intelligenti" dall'altra possono diventare sempre più invadenti (pensiamo ai dati biometrici). Mantenere l'anonimato e proteggere la privacy è sempre più difficile. Nel rispetto della riservatezza è pertanto necessario utilizzare la videosorveglianza come ultima spiaggia.

Scopo delle linee guida UE (sotto allegate) del 29 gennaio 2020 è quello di fornire indicazioni sulla corretta applicazione del GDPR quando il trattamento dei dati avviene attraverso dispositivi video. Vediamo quali sono le regole principali da seguire.

Casi in cui non si applica il Gdpr

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Le linee guida chiariscono in quali casi le regole relative al trattamento dei dati previste dal GDPR non trovano applicazione:

Regole per il trattamento lecito dei dati e principi generali

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Le linee guida stabiliscono le regole da rispettare quando i sistemi di videosorveglianza vengono utilizzati per il perseguimento di scopi di monitoraggio:

Oltre a questi, quando si decide di adottare un sistema di videosorveglianza è necessario attenersi ad alcuni importanti principi generali, che si vanno a illustrare, affinché il monitoraggio si realizzi nel rispetto della legge.

Liceità della videosorveglianza

La videosorveglianza è lecita quando è impiegata per perseguire un interesse legittimo legale, economico e non materiale, che sia reale e attuale, a meno che gli interessi, i diritti e le libertà del soggetto interessato dal trattamento non siano prevalenti. Un esempio tipico di interesse legittimo è l'esigenza di tutelare la proprietà privata da eventuali furti.

Videosorveglianza: extrema ratio

Quando si vuole ricorrere a un sistema di videosorveglianza occorre verificare che sia idoneo, adeguato e necessario a perseguire gli obiettivi prestabiliti. Nel caso in cui esistano sistemi alternativi e parimenti efficaci è opportuno valutarli. Nel caso in cui si decida per l'installazione delle telecamere occorre valutare dove e quando sono strettamente necessarie.

Per quanto riguarda le regole di conservazione dei dati occorre valutare l'impiego della scatola nera o del monitoraggio in tempo reale in base all'obiettivo da perseguire.

Bilanciamento degli interessi

Gli interessi legittimi di chi decide di utilizzare il sistema di video sorveglianza non possono travalicare gli interessi e le libertà fondamentali dei soggetti ripresi. Occorre ogni volta procedere ad un adeguato bilanciamento dei valori in campo. Bilanciamento che deve essere effettuato volta per volta tenendo conto di alcuni fattori importanti come le dimensioni dell'area da sorvegliare, il numero dei soggetti sotto sorveglianza.

Aspettative ragionevoli

Occorre inoltre considerare le aspettative ragionevoli del soggetto interessato. Un dipendente infatti non si aspetta di essere sorvegliato dal suo datore di lavoro, così come non si aspettano di essere ripresi i soggetti che si trovano in aree private o mentre sono sottoposti a esami medici.

In tutti questi casi, le linee guida affermano che: "gli interessi o i diritti e le libertà dell'interessato prevalgono spesso sugli interessi legittimi del responsabile del trattamento." In questi casi non è sufficiente avvisare con un cartello della presenza delle telecamere per essere esonerati da ogni responsabilità nei confronti del soggetto ripreso.

Interesse pubblico ed esercizio di pubblici poteri

I dati personali possono essere trattati mediante la videosorveglianza se necessario per l'espletamento di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ex novo una legislazione specifica sulla videosorveglianza per adattarsi alle regole del GDPR, stabilendo con maggiore precisione i requisiti specifici per il trattamento, purché essi siano conformi ai principi stabiliti dal suddetto regolamento europe0.

Consenso dell'interessato

Quando è necessario sottoporre a videosorveglianza determinate aree è obbligatorio acquisire il consenso informato, preciso e puntuale di ogni soggetto sottoposto a controllo, salvi casi eccezionali di controllo sistematico. Un caso particolare riguarda la sorveglianza sui luoghi di lavoro stante l'assenza di totale libertà da parte del dipendente nel dare il proprio consenso al datore, in considerazione della diversità di posizione tra i due. I datori infatti non dovrebbero ritenere sufficiente il consenso dei dipendenti, sarebbe più opportuno prevedere norme specifiche in materia all'interno dei contratti collettivi.

Divulgazione filmati a terzi

La comunicazione individuale, la pubblicazione online o la messa a disposizione in altro modo di un filmato a un terzo, comprese le forze dell'ordine, è un processo indipendente, che richiede una giustificazione separata per il soggetto controllore, che nel caso della trasmissione alle forze dell'ordine trova spiegazione nell'obbligo giuridico di collaborare con le forze dell'ordine.In questi casi il trattamento dei dati non seguirà le regole del GDPR, ma normative specifiche sulle forze dell'ordine.

Categorie particolari di dati

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I sistemi di video sorveglianza raccolgono una quantità enorme di dati da cui si possono ricavare categorie particolari come i dati sensibili. Basti pensare a delle riprese che mostrano un soggetto mentre sta prendendo parte a una manifestazione politica o a una video-telecamera che monitora lo stato di salute di un soggetto. In questi casi il titolare del trattamento deve giustificare in modo molto forte le ragioni che lo costringono ad utilizzare proprio lo strumento della ripresa video.

Come precisano le linee guida: "il trattamento di categorie speciali di dati richiede una maggiore e costante vigilanza su determinati obblighi; ad esempio, un elevato livello di sicurezza e una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, se necessario."

I dati biometrici

Una categoria di dati che comportano parecchi rischi per i soggetti interessati sono quelli biometrici. I responsabili del trattamento devono valutarne l'impatto sui soggetti e sui loro diritti e prendere in considerazione sistemi meno invasivi per perseguire il loro scopo. Il GDPR definisce il trattamento di particolari categorie di dati, tra cui figurano i dati biometrici come quello che mira a identificare in modo univoco una persona fisica attraverso dati relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali "risultanti da un'elaborazione tecnica specifica".In tutti i casi in cui è necessario acquisire i dati biometrici di un soggetto prima è necessario ottenerne il consenso espresso e informato. Tali dati inoltre, una volta acquisisti, devono essere utilizzati immediatamente per il raggiungimento dello scopo e poi cancellati, senza possibilità di memorizzarli o archiviarli.

Diritti dell'interessato

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Il GDPR prevede diritti specifici per i soggetti ripresi da sistemi di videosorveglianza:

Trasparenza e informazione

Il soggetto che intende ricorrere ai sistemi di videosorveglianza è tenuto a rispettare preciso obblighi informativi e di trasparenza nel rispetto degli interessati:

Conservazione e cancellazione

I dati devono essere conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità perseguite. Come regola indicativa generale i dati dovrebbero essere cancellati in modo automatico dopo pochi giorni. Se vengono conservati per più di 72 ore occorre fornire adeguata motivazione al riguardo. Il titolare del trattamento infine, prima di attivare un impianto di videosorveglianza, è tenuto a valutare anche tutte le misure tecniche e organizzative finalizzate a garantire che i sistemi siano sicuri.

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Data: 05/02/2020 05:00:00
Autore: Annamaria Villafrate