Guida alle bodycam con le regole del Garante sul loro legittimo utilizzo nel rispetto del codice privacy e del Gdpr europeo

di Annamaria Villafrate - Il Garante con il provvedimento del 22 maggio (sotto allegato) legittima l'uso delle bodycam purché, chi ha intenzione di adottarle, predisponga un regolamento interno in cui indicare, nel rispetto del Codice privacy e del GDPR europeo, particolari regole sull'utilizzo, la raccolta, il trattamento, la conservazione e la cancellazione dei dati raccolti con questi dispositivi per il personale, gli utenti e gli addetti alla security.

Vediamo, innanzitutto, cosa sono le body camera, a cosa servono e come e quando è legittimo utilizzarle:

Cosa sono le bodycam

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Le bodycam sono delle telecamere portatili, che si posizionano in genere sulla testa o su una spalla, al fine di monitorare l'attività di chi le indossa e dei soggetti con cui costui interagisce. Utilizzate da diversi anni negli Stati Uniti dagli agenti di polizia, si stanno diffondendo lentamente anche in Italia poiché permettono di effettuare riprese per svariate ore, naturalmente in base al modello e alla batteria in dotazione.

A cosa servono

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Le body cam vengono utilizzate principalmente dal personale addetto alla sicurezza, per monitorare la loro condotta in servizio, ma anche per accertare eventuali responsabilità di terzi, durante controlli e accertamenti.

I pareri del Garante sulle bodycam

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Poiché le bodycam raccolgono dati personali è emersa la necessità di chiedere al Garante per la protezione dei dati personale il suo parere, affinché il loro impiego non violi i diritti dei soggetti ripresi. Con i pareri n. 6197012 e 6197365 del 2017 il Garante ha disciplinato i tipi di trattamento effettuati per finalità di pubblica sicurezza e ha sancito a quali principi in materia di privacy devono attenersi Organi, Uffici e Comandi di polizia.

Con il primo parere l'autorità ha chiesto di escludere dai trattamenti finalizzati all'attività di pubblica sicurezza quelli compiuti per finalità amministrative e quelli per i quali non è dimostrata una correlazione diretta con la finalità di polizia.

Con il secondo, invece ha chiesto al Ministero d'indicare nella legislazione dedicata i trattamenti che presentano rischi specifici per la persona (banche di dati genetici, biometrici, ecc) e di fissare tempi brevi di conservazione dei dati, tenendo conto delle finalità della raccolta.

Il Garante dice sì alle bodycam sui treni

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Sulle body cam il Garante è tornato a pronunciarsi anche il 22 maggio 2018. Il provvedimento n. 362 è la risposta all'istanza della Trenord s.r.l. "di verifica preliminare ai sensi dell'art. 17 del Codice, riguardante il trattamento dei dati personali connesso alla prospettata installazione di un sistema composto da dispositivi indossabili, c.d. body cam, che consentono la raccolta e la trasmissione "delle immagini riprese a bordo treno in tempo reale (…) verso un PC posizionato all'interno della sala operativa" della società. Tali dispositivi sarebbero consegnati in dotazione agli "operatori di security e capitreno, questi ultimi con compiti di controllo dei titoli di viaggio. La necessità di adottare tale sistema origina dal rappresentato significativo aumento "negli ultimi anni" di "aggressioni al personale e ai clienti, furti/rapine, minacce (…) nonché numerosi e crescenti fenomeni di vandalismo".

Le condizioni del Garante per l'uso delle bodycam

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Dal provvedimento del Garante, emerge che l'autorizzazione all'impiego delle body cam da parte della Trenord s.r.l, in virtù del suddetto provvedimento risulta condizionato al rispetto delle seguenti regole:

  • l'azienda, in caso di adozione a regime del sistema "in base al principio di responsabilizzazione di cui all'art. 24 del Regolamento (UE) 2016/679, oltre a verificare il rispetto di tutti i principi in materia, dovrà valutare autonomamente la conformità alla disciplina vigente del trattamento che intende effettuare, verificando il rispetto di tutti i principi in materia nonché la necessità di effettuare, in particolare, una valutazione di impatto ex art. 35 del citato Regolamento ovvero attivare la consultazione preventiva ai sensi dell'art. 36 del Regolamento."
  • la società dovrà predisporre un disciplinare sull'uso delle «body cam», in cui individuare le condizioni che ne consentono l'attivazione, ossia in caso di "prevedibile concreto pericolo di danni a persone e cose" e quelle in cui, al contrario, l'attivazione non è consentita. Il disciplinare dovrà indicare altresì il modo in cui potranno essere utilizzati tali dispositivi, avvertendo della necessità di adottare particolari cautele qualora "le riprese video possano riprendere (anche) vittime di reati, testimoni, minori di età o (…) luoghi assistiti da particolari aspettative di riservatezza quali le toilette situate a bordo delle vetture".
  • la visualizzazione delle immagini raccolte sarà consentita solo al personale autorizzato, esclusi gli operatori che effettuano le riprese;
  • dovranno essere fissati tempi di registrazione congrui rispetto alle finalità perseguite (una settimana)";
  • i trattamenti potranno essere effettuati, senza il consenso dei dipendenti e degli utenti del servizio di trasporto, poiché nel rispetto del "bilanciamento di interessi", è legittimo l'interesse a trattare i dati raccolti con le body cam, relativamente alla finalità di trasmettere in tempo reale le immagini riprese per attivare l'intervento delle forze dell'ordine e consentire alle stesse di ricostruire i fatti illeciti;
  • sarà necessario individuare un procedimento in base al quale i soggetti autorizzati, dotati di specifiche credenziali, potranno verificare quali registrazioni saranno rilevanti rispetto alle finalità perseguite;
  • dovranno essere predisposte misure affinché agli operatori che avranno in dotazione i dispositivi non sia consentito modificare, cancellare e duplicare le immagini raccolte;
  • dovranno essere previsti meccanismi di cancellazione automatica per cancellare irreversibilmente le registrazioni, decorso il tempo di conservazione previsto;
  • si dovranno avvisare gli utenti anche a bordo delle vetture, con linguaggio semplice e sintetico, della presenza delle body cam e delle loro caratteristiche "specificando anche che una spia accesa sul dispositivo indossabile indica che la funzionalità di videoripresa è attiva."

L'informativa ai dipendenti e agli addetti alla security

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Nel provvedimento il Garante indica inoltre la necessità di fornire ai dipendenti coinvolti nel trattamento dei dati, un'informativa che contenga quanto previsto dall'articolo 13 del Codice (tipologia di dati, finalità e modalità del trattamento, tempi di conservazione, soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di responsabili o incaricati del trattamento), nel rispetto del principio di correttezza di cui all'art. 11, comma 1, lett. A del Codice.

Per quanto riguarda il personale non legato da rapporto di lavoro con il titolare del trattamento (es: addetti alla"security" sui treni), chi intende adottare le bodycam dovrà fare in modo che anche questo riceva, in forma individualizzata, l'informativa di cui all'art. 13 del Codice.

Garante Privacy - 22 maggio 2018

Foto: 123rf.com
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