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Rottamazione negozi: indennizzo esteso

L'Inps estende l'indennizzo anche ai commercianti vicini alla pensione che hanno cessato definitivamente l'attività dal primo gennaio 2017. Le novità e la circolare


di Annamaria Villafrate - L'Inps rende nota, con la circolare n. 4 del 13 gennaio 2020 (sotto allegata) l'estensione dell'indennizzo per cessazione attività commerciale ai soggetti che l'hanno cessata definitivamente dal primo gennaio 2017. Non cambiano requisiti, condizioni, incompatibilità e modalità di presentazione della domanda. Previsto però il riesame d'ufficio delle domande di coloro che se la sono vista respingere solo perché hanno cessato l'attività prima del primo gennaio 2019.

Ricordiamo brevemente che cos'è la rottamazione negozi, a chi spetta e cosa prevede la recente circolare Inps:

Cos'è la rottamazione negozi

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La rottamazione negozi è una misura di sostegno per i commercianti che hanno compiuto 62 anni (57 se donne), che cessano l'attività commerciale, consegnano la licenza al Comune e si cancellano dal registro dalle Imprese o dal REA, se sono agenti di commercio.

Al momento della cessazione dell'attività occorre essere iscritti alla gestione "artigiani e commercianti" da almeno 5 anni, anche non continuativi. L'indennizzo è pari al trattamento minimo Inps, di poco superiore ai 500 Euro e serve a tamponare la mancanza di entrate dalla cessazione dell'attività fino all'entrata in pensione del soggetto.

I beneficiari dell'indennizzo

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La rottamazione viene disposta in favore:

dei titolari e dei coadiutori di attività commerciale al minuto con postazione fissa, abbinata eventualmente a somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

Estensione della rottamazione

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La circolare n. 4 del 13 gennaio 2020 annuncia l'estensione da parte della legge 2 novembre 2019, n. 128 contenente le "Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali", delle previsioni sull'indennizzo per cessazione attività commerciale anche ai soggetti che hanno cessato definitivamente l'attività commerciale dal primo gennaio 2017, a condizione che al momento della domanda possiedano i requisiti richiesti dall'art 2 del Dlgs n. 207/1996.

Il provvedimento fa presente che "Stante la data di entrata in vigore della legge n. 128/2019, la decorrenza del trattamento non potrà essere comunque anteriore al primo dicembre 2019."

Invariati i requisiti, le condizioni di accesso, le modalità di presentazione della domanda, l'importo del trattamento, i casi d'incompatibilità e le istruzioni contenute circolare INPS del 24 maggio 2019, n. 77 (sotto allegata).

Riesame delle domande non accolte

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La circolare n. 4 informa infine i soggetti la cui domanda è stata rigettata dal Comitato Amministratore della Gestione dei contributi per aver cessato l'attività prima del primo gennaio 2019, che le stesse verranno riesaminate d'ufficio, previa comunicazione agli interessati.

Leggi anche Rottamazione negozi, paga l'Inps

Data: 16/01/2020 09:00:00
Autore: Annamaria Villafrate