Cassazione: transazione sui beni comuni? Occorre il consenso di tutti i condomini
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 4258/2006) ha stabilito che l'amministratore, per poter porre in essere valide transazioni che abbiano ad oggetto i beni comuni, deve essere autorizzato con il consenso unanime di tutti i condomini.In particolare i Giudici di Piazza Cavour hanno precisato "il disposto dell'art. 1108 c.c., comma 3 (applicabile al
condominio in virtù del rinvio ex art. 1139 c.c.) che, espressamente, richiede il consenso di tutti i comunisti e, quindi, di tutti i condomini, per gli atti di alienazione del fondo comune, o di
costituzione su di esso di diritti reali o per le
locazioni ultranovennali (alle quali ben può essere assimilata la concessione in uso eslusivo a tempo indeterminato, ove a tale concessione voglia conferirsi natura obbligatoria e non reale); consenso richiesto, conseguentemente, anche per la
transazione che abbia ad oggetto i beni comuni, potendo essa annoverarsi, in forza dei suoi elementi costitutivi (le reciproche concessioni) fra i negozi a carattere dispositivo".
Data: 12/10/2006
Autore: Cristina Matricardi