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Fumo passivo: Cassazione, l'azienda deve risarcire il dipendente

Respirare fumo passivo per molti anni sul luogo di lavoro può causare un grave danno alla salute del lavoratore che il datore di lavoro deve risarcire


di Valeria Zeppilli – Quattordici anni di fumo passivo respirato sul luogo di lavoro sono sufficienti per decretare la condanna del datore a risarcire il proprio dipendente per il tumore faringeo diagnosticatogli qualche anno dopo la conclusione del proprio rapporto lavorativo.

Con l'ordinanza numero 276/2019 qui sotto allegata, la sezione lavoro della Corte di cassazione ha così chiuso definitivamente la controversia avviata da un impiegato, gravemente ammalatosi per aver frequentato per anni e anni un ambiente lavorativo insalubre.

Nesso causale

Nel corso del giudizio di merito, il giudice era giunto a decretare la sussistenza di una eziologia professionale della affezione neoplastica contratta dal lavoratore attenendosi al parere espresso dal proprio ausiliare tecnico. Il CTU, in particolare, aveva innanzitutto escluso che la patologia lamentata dal lavoratore potesse essere ricondotta ad altri fattori e, poi, aveva riscontrato che l'uomo era stato esposto in modo significativo all'inalazione di fumo passivo in ufficio, per circa quattordici anni e per una media di sei ore al giorno. Posto che il fumo passivo è riconosciuto quale causa di cancro delle vie aeree superiori dalla scienza medica, il quesito che gli era stato posto circa la sussistenza del nesso causale non poteva che avere riscontro positivo.

Vittoria per il dipendente

I giudici di legittimità, di fronte alle doglianze del datore di lavoro, hanno ritenuto che l'iter motivazionale che ha portato il giudice del merito ad accogliere le pretese del lavoratore è "assolutamente articolato e coerente sulla questione dedotta in lite, non rispondendo ai requisiti della motivazione apparente ovvero della illogicità manifesta che avrebbero giustificato il sindacato in … sede di legittimità".

La condanna al risarcimento del danno per l'invalidità permanente del 40%, quindi, resta.

Data: 10/01/2019 17:00:00
Autore: Valeria Zeppilli