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Negoziazione assistita familiare: quando è esclusa

Il Tribunale di Torino chiarisce quando può farsi ricorso alla negoziazione assistita per sciogliere il vincolo matrimoniale


di Valeria Zeppilli – Il Tribunale di Torino, con la sentenza del 1° giugno 2018 (sotto allegata), ha fornito degli importanti chiarimenti sulla possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita per sciogliere un vincolo matrimoniale.

Negoziazione familiare: quando è ammessa

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In tale pronuncia, il giudice ha più precisamente specificato che alla negoziazione familiare avente a oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento del matrimonio può farsi ricorso solo per i casi previsti dall'articolo 3, comma 1, numero 2), lettera b), della legge numero 898/1970 ovverosia quando:

- è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale o è stata omologata la separazione consensuale e

- la separazione si è protratta ininterrottamente per un anno nel primo caso o per sei mesi nel secondo caso.

Negoziazione familiare: quando è esclusa

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Di conseguenza, gli altri casi di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio contemplati dallo stesso articolo 3 della legge sul divorzio non possono essere oggetto di negoziazione assistita.

Sostanzialmente ci si riferisce ai casi in cui:

Per il Tribunale di Torino si tratta infatti di ipotesi che "possono presentare difficoltà di accertamento e profili giuridici non semplici, che impongono il giudizio e la competenza del Collegio e difficilmente potevano essere rimessi a una semplice autorizzazione da parte del P.M.".

Divorzio diretto

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Nel caso di specie, il giudice si è dovuto confrontare con la vicenda di due coniugi argentini che intendevano sciogliere il loro matrimonio e che volevano fare ricorso alla negoziazione assistita.

A detta del Tribunale, nonostante la normativa del paese comune consenta il divorzio diretto, gli stessi per poter ricorrere alla negoziazione assistita devono prima domandare e ottenere la separazione personale. Applicare la normativa straniera e ammettere direttamente la negoziazione per il divorzio, infatti, per il Tribunale potrebbe comportare l'esame di questioni di non facile soluzione, che non possono essere agevolmente affrontate in sede stragiudiziale né possono essere sottoposte a una semplice autorizzazione amministrativa.

Senza che ciò crei particolari dubbi di legittimità costituzionale, tale situazione va quindi paragonata ai casi di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio contemplati dall'articolo 3 della legge sul divorzio per i quali la negoziazione non è ammessa.

Data: 22/08/2018 20:00:00
Autore: Valeria Zeppilli