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Fisco: la revoca del pignoramento in autotutela

Ecco un caso di pignoramento INPS revocato in via amministrativa dall'Agenzia Entrate Riscossione


Più volte abbiamo trattato il delicato argomento dei pignoramenti presso terzi fatti da Equitalia e, oggi, dall'Agenzia Entrate Riscossione senza alcun rispetto delle regole dettate in materia. Non mancano però casi in cui gli stessi sono revocati in autotutela, come avvenuto ad esempio nel caso deciso con il provvedimento in autotutela di revoca del pignoramento qui sotto allegato.

Il pignoramento dell'Agenzia Entrate Riscossione

A tale proposito va innanzitutto detto che l'Agenzia Entrate Riscossione ha ampia autonomia e grandi poteri in materia di riscossione, potendo notificare il pignoramento direttamente al terzo pignorato chiedendo di trattenere, per suo conto, i soldi che il contribuente/debitore deve all'Agenzia di Riscossione.

A questo punto il terzo pignorato ha la possibilità di trasmettere all'Agenzia Entrate Riscossione o la dichiarazione positiva, specificando l'ammontare del suo debito nei confronti del debitore, o la dichiarazione negativa, dichiarando al riscossore che non ha alcun debito nei confronti del contribuente/debitore. In questo secondo caso, il pignoramento ha esito negativo.

Nel caso in cui il terzo non renda alcuna dichiarazione, in presenza di determinati presupposti lo stesso può divenire coobbligato insieme al contribuente.

Inps terzo pignorato

Se il terzo pignorato è l'INPS, l'Agenzia Entrate Riscossione cita il debitore ed il terzo pignorato dinanzi al Tribunale.

Il debitore ha la facoltà di costituirsi con atto di opposizione ma se decide di farlo, e decide di opporre i vizi di forma dell'atto stesso, potrebbe capitare, come spesso succede, che l'Agenzia Entrate Riscossione non iscriva la causa a ruolo nei termini di legge; in questo modo a essere leso è il diritto del contribuente di potersi difendere da atti illegittimi.

Le somme, pertanto, rimangono pignorate e bloccate: non le può prendere l'Agenzia Entrate Riscossione, né può utilizzarle il contribuente/debitore.

Per questo motivo è sempre opportuno, al fine di ottenere lo sblocco delle somme pignorate, procedere con la notifica di un'istanza in autotutela, oltre che fare opposizione all'illegittimo pignoramento nel termine di 20 giorni dalla notifica dello stesso, al fine di chiedere la revoca del pignoramento in via amministrativa.

Leggi anche Equitalia: revoca in autotutela del pignoramento della pensione

Data: 11/08/2018 15:50:00
Autore: Floriana Baldino