Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianit� di grado United Lawyers for Freedom � ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom � ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom � ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

L'estinzione del rapporto di lavoro

Le differenze tra il licenziamento e le dimissioni nel nostro ordinamento


Avv. Vittorio Bove - Il rapporto di lavoro può interrompersi in caso di licenziamento o in caso di dimissioni.

Licenziamento e dimissioni

[Torna su]
Quando il contratto lavorativo cessa per volontà del datore si parla di licenziamento che può essere individuale o collettivo a seconda del numero di lavoratori licenziati.
Dimissioni volontarie
Se la volontà di recedere dal contratto proviene dal lavoratore l'istituto da considerare è quello delle dimissioni (cosiddette dimissioni volontarie); le dimissioni producono il loro effetto nel momento in cui giungono a conoscenza del datore di lavoro.
Entrambi gli istituti producono come effetto l'estinzione del contratto di lavoro.

I motivi del licenziamento individuale

[Torna su]

Il licenziamento individuale, come atto unilaterale intimato dal datore di lavoro, può avvenire solo per giusta causa o per giustificato motivo.

La giusta causa

[Torna su]
Il lavoratore può essere licenziato per giusta causa se è autore di un atto grave ed inaccettabile, tale da portare il datore di lavoro ad interrompere, senza alcun preavviso, ogni tipo di rapporto lavorativo. Siffatta forma di licenziamento è conseguenza del venir meno del rapporto fiduciario tra le parti e il datore di lavoro. Il licenziamento per giusta causa comporta quale effetto che il datore di lavoro potrà tranquillamente licenziare il dipendente senza corrispondere nessun corrispettivo oltre a quello dovuto.
E'opportuno analizzare le cause scatenanti di un licenziamento intimato per giusta causa "in tronco" e senza preavviso art. 2119 c.c.:
• assenza ingiustificata del lavoratore oltre i termini previsti;
• violenza, disubbidienza, ingiurie, percosse, minacce nei confronti del datore di lavoro, di colleghi e/o di superiori
• furto e reati commessi nell'ambiente di lavoro e durante le prestazioni lavorative, danneggiamenti ed altri fatti criminosi al di fuori del rapporto lavorativo, tali da rovinare il rapporto di fiducia tra le parti

• attività lavorativa del dipendente durante la cassa integrazione
• rifiuto a trasferimenti in altre sedi di lavoro o rifiuto ad essere assegnato ad altre mansioni, purché queste siano equivalenti e non dequalificanti
• altri motivi previsti dal CCNL

Il giustificato motivo

[Torna su]
Il licenziamento per giustificato motivo può riguardare uno o più lavoratori (nel secondo caso di parla di licenziamento plurimo e si differenzia notevolmente dal licenziamento collettivo regolamentato dalla legge 223/1991).
Prima di intimare un licenziamento per giustificato motivo, è necessario inoltrare al dipendente un preavviso, in mancanza del quale il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore un'indennità di mancato preavviso.

Giustificato motivo oggettivo

Il giustificato motivo può essere di tipo oggettivo e subentra nel momento in cui l'azienda versa in condizioni problematiche di natura oggettiva tali da far emergere un'esplicita necessità dell'impresa di apportare una riduzione dell'organico (es.: crisi aziendale) e può riguardare ragioni inerenti l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il suo regolare funzionamento.

Cause di licenziamento con Giustificato Motivo Oggettivo (con preavviso):

• riduzione di personale per problemi legati alla produttività dell'azienda
• per il settore dell'Edilizia, fine dei lavori (o della fase lavorativa) e impossibilità di trasferire i cantieri altrove
• soppressione del posto di lavoro per fine lavorazione
• nel caso in cui il lavoratore licenziato non possa essere riutilizzato in altro settore aziendale (repechage)
• fallimento o liquidazione dell'azienda
• cessazione attività dell'azienda o di una sua filiale

• soppressione del posto di lavoro perché antieconomico
• riorganizzazione dell'azienda per una gestione più economica
• altri motivo previsti dal CCNL

Giustificato motivo soggettivo

Il giustificato motivo soggettivo è invece legato a un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore, non così grave da far cessare immediatamente il rapporto fiduciario tra le parti e giustificare un licenziamento per giusta causa.

Cause di licenziamento con Giustificato Motivo Soggettivo (con preavviso):

• rilevante inosservanza degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore
• il dipendente si presenta sul posto di lavoro non rispettando gli orari comunicati
• carcerazione preventiva del dipendente e detenzione per condanna passata in giudicato

• assenza per malattia prolungata o superamento del "comporto"
• inabilità fisica del lavoratore
Vai alla guida completa Il rapporto di lavoro
Avv. Vittorio Bove
Studio Legale Bove Manni
email: studiolegalebovemanni@gmail.com
Data: 27/03/2018 15:00:00
Autore: Vittorio Bove