Commette reato la guardia medica che rifiuta la visita domiciliare Silvia Pascucci - 27/03/24  |  TFR coniuge divorziato: presupposti, importo ed esclusioni Matteo Santini - 25/03/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Congedo vittime di violenza anche per le colf

La legge di bilancio 2018 ha esteso anche alle lavoratrici domestiche il congedo per le donne vittime di violenza di genere


di Marina Crisafi - Anche per le domestiche scatta il diritto a fruire del congedo per le donne vittime di violenza. La novità è stata introdotta dalla legge di bilancio 2018 (l. n. 205/2017) che ha modificato l'art. 24 del d.lgs. 80/2015, eliminando l'esclusione del lavoro domestico dalle disposizioni relative al congedo per le donne vittime di violenza di genere.

Domestiche vittime violenza: quando spetta il congedo

Tale congedo spetta, come dispone la norma, a condizione che la lavoratrice sia "inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio".

Congedo vittime violenza: in cosa consiste

Il congedo dà diritto ad astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi, continuando a percepire l'intera retribuzione.

Nello specifico, la lavoratrice ha diritto a percepire "un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento". Il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa e computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

Congedo vittime violenza: come fruirne

Ai fini dell'esercizio del diritto al congedo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro o il committente con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione necessaria.

Il congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di 3 anni secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva. In caso di mancata regolamentazione, la dipendente può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria.

Data: 14/01/2018 06:00:00
Autore: Marina Crisafi