Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  Compenso avvocati: spetta al professionista provare l'attività svolta Annamaria Villafrate - 17/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Conto corrente cointestato: può essere donazione indiretta

Per il tribunale di Potenza, in presenza di un animus donandi, la contestazione di un conto corrente bancario deve essere considerata una donazione indiretta


di Valeria Zeppilli – In presenza di un animus donandi, la cointestazione di un conto corrente bancario o di un dossier titoli deve essere considerata una donazione indiretta, che, si ricorda, non necessita del requisito formale dell'atto pubblico per la sua validità.

Il principio, già ampiamente consolidato in giurisprudenza, è stato di recente riaffermato dal Tribunale di Potenza nella sentenza numero 915/2017 (qui sotto allegata), che ha precisato anche che, se invece la sussistenza dell'animus donandi non è provata, la cointestazione va considerata come comproprietà della giacenza e dei titoli.

Animus donandi

In buona sostanza, l'animus donandi assume un ruolo fondamentale ai fini della corretta identificazione della cointestazione come donazione. Infatti, "la mera cointestazione di un conto corrente o di titoli anche a firme disgiunte, non integra, comunque, di per sé un atto di liberalità a favore del cointestatario". A tal fine è invece necessaria la prova che, al momento della cointestazione, il proprietario del denaro (e, quindi, colui che ha immesso nel conto le risorse finanziarie o ha pagato il prezzo dei titoli che sono poi stati immessi nel dossier), fosse animato solo ed esclusivamente da uno scopo di liberalità.

Nel caso di specie, tale prova mancava e non era emersa alcuna situazione giuridica differente rispetto a quella che risultava dalla cointestazione. Di conseguenza, in forza di quanto detto sopra, il Tribunale non ha potuto che affermare la proprietà del denaro presente sui buoni postali e sul libretto di risparmio in parti uguali tra i contitolari, così dichiarando il subentro degli eredi di uno dei cointestatari nella quota di proprietà di questo ai sensi dell'articolo 582 del codice civile.

Data: 11/12/2017 19:59:00
Autore: Valeria Zeppilli