Commette reato la guardia medica che rifiuta la visita domiciliare Silvia Pascucci - 27/03/24  |  TFR coniuge divorziato: presupposti, importo ed esclusioni Matteo Santini - 25/03/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Vendita a distanza di servizi finanziari

E' stato pubblicato (Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre scorso) il decreto Legislativo n. 190 del 19 agosto 2005, con il quale il Governo ha adeguato la normativa esistente a quanto previsto dalla direttiva comunitaria 2002/65/CE per quanto concerne le vendite al dettaglio di servizi bancari, d'investimento o assicurativi, realizzate per mezzo di strumenti a distanza quali telefono, fax, internet, etc.. Tra le novità introdotte evidenziamo il diritto del consumatore di recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo entro i 14 giorni successivi alla sua stipula. Il termine è esteso a 30 giorni qualora il contratto abbia per oggetto assicurazioni sulla vita e operazioni relative a schemi pensionistici individuali. Il fornitore che contravviene alle norme prevista dal decreto, ovvero che ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore o non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, per ciascunaviolazione, da euro 5.000 a euro 50.000. Le nuove norme, in vigore dallo scorso 7 ottobre, si applicano anche quando una delle fasi della commercializzazione comporta la partecipazione, indipendentemente dal suo stato giuridico, di un soggetto diverso dal fornitore. Data: 02/11/2005
Autore: Cristina Matricardi