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Certificato di regolarità fiscale anche per chi ha rottamato

La novità è stata inserita dalla "manovrina". La regolarità fiscale viene meno per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate della rottamazione


di Lucia Izzo - Il testo della c.d. "manovrina" (qui sotto allegato), approvato lo scorso 15 giugno (per approfondimenti: La manovra è legge: dai voucher all'addio agli studi di settore, tutte le novità e il testo), ha introdotto nuove norme in materia di certificato di regolarità fiscale ed erogazione dei rimborsi.


Si tratta dei certificati rilasciati ai contribuenti che aderiscono alla procedura di rottamazione, introdotta dal decreto 193/2016, collegato alla Legge di stabilità 2017 (Legge n. 232/2016), con cui si ammette il pagamento delle sole somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, interessi legali e remunerazione del servizio di riscossione, senza dunque alcuna sanzione o interesse di mora.

In sostanza, il Fisco rilascia certificati di regolarità fiscali per attestare che il contribuente non ha alcuna causa pendente con l'Amministrazione Finanziaria. Certificati che possono venir meno in caso di decadenza dalla definizione agevolata, ad esempio ritardi nel pagamento delle rate

Regolarità fiscale e rimborsi: le novità della "manovrina"

Le disposizioni prevedono che i certificati di regolarità fiscale, compresi quelli per la partecipazione alle procedure di appalto, nel caso di definizione agevolata di debiti tributari ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n. 193/2016 saranno rilasciati a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersene avvalere effettuata nei termini di cui al comma 2 del medesimo articolo, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa.

La regolarità fiscale verrà meno dalla data di esclusione dalla procedura di definizione agevolata, anche a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione.
Anche per i rimborsi di imposte e tasse si segue lo stesso principio: questi saranno dunque erogati, se ne sussistono i presupposti, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata dei debiti tributari, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa.

Nei casi di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, l'erogazione del rimborso può essere sospesa.

Data: 29/06/2017 09:00:00
Autore: Lucia Izzo